martedì 5 luglio 2011

L'articolo su misura: la norma a favore di Berlusconi sul risarcimento del Lodo Mondadori

Ne parlano un po' tutti i giornali (Corriere qui, Repubblica qui, il Fatto Quotidiano qui), compresi Libero qui e il Giornale qui (in maniera asettica), dunque deve essere vero: il Governo presenta una manovra in cui vi è un evidente conflitto di interessi, una norma proposta che interferisce pesantemente a favore del Cavaliere nei  procedimenti in corso.
In sostanza di tratta di questo: modifica di due articoli del Codice di Procedura Civile il 283 e il 373 (qui gli articoli originali) che non obbligavano il giudice a interrompere l'esecuzione del pagamento di sanzioni prima della sentenza definitiva. La nuova normativa apporta questa modifica: fino a 10 milioni di euro di sanzione bisogna attendere l'appello, oltre i 20 milioni la Cassazione, dietro pagamento di una cauzione, che chiaramente è molto inferiore alla sanzione. E guarda caso proprio in relazione al Lodo Mondadori in cui Berlusconi dovrebbe pagare una sanzione di 750 milioni di euro, è attesa la sentenza di Appello per il 9 luglio. Se passasse la norma e la Corte d'Appello confermasse la sanzione bisognerebbe attendere la sentenza della Cassazione per il pagamento.
All'articolo 283, che recita
“il giudice d’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondanti motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”
si aggiunge
  “è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a 10 milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione”

e all'articolo 373, che recita
Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a se’ o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo’ essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione.
dopo  cauzione viene inserito questo comma
“la sospensione prevista è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a 20 milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione”.
Non si sono fatte attendere le reazioni. Per Di Pietro si tratta di una
«Una disposizione palesemente immorale e incostituzionale» [1]
per il Presidente dell' Anm Luca Palamara si tratta di una norma anticostituzionale
«Se dovesse essere confermata si tratterebbe di una norma che nulla ha a che vedere con il tema dell'efficienza del processo civile, che determinerebbe una iniqua disparità di trattamento e che sarebbe, quindi, incostituzionale» [1]
Bersani afferma che se venisse approvata si tratterebbe di 
“un insulto al Parlamento” [2]
Donatella Ferranti, capogroppo Pd in Commissione Giustizia
"Sono senza vergogna, è scandaloso che in una finanziaria che prefigura lacrime e sangue per il paese sia contenuta una norma di classe, che consente ai più ricchi dilatare il regolare corso della giustizia e che, guarda caso, molto probabilmente farà tirare un sospiro di sollievo alle aziende del presidente Berlusconi" [3]
identico parere di Anna Finocchiaro
 "Siamo di nuovo di fronte al conflitto di interessi e a un provvedimento da furbetti". [3]
anche Italo Bocchino ha un giudizio severo
"La norma inserita in finanziaria per sospendere il pagamento del risarcimento di Mediaset a Cir in relazione al caso Mondadori è un grave atto del governo, sia perchè contiene un esplicito favore al premier sia perchè non ci sono i requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione" [3]
mentre Enrico Costa, capogruppo Pdl in Commissione Giustizia, tenta una difesa
 "La maggioranza" - spiega -  "in un momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole ha deciso semplicemente di contemperare il diritto del creditore con le ragioni del debitore quando le somme di denaro da corrispondere hanno dimensioni di rilevante entità".
Una ennesima riprova? Il conflitto di interessi non è mai stato risolto, e si ripresenta ad ogni occasione. 


[1] Spunta la norma sul Lodo Mondadori
[2] Norma pro Berlusconi nella manovra
[3] Un comma pro Berlusconi

1 commento:

  1. SI STA
    ''tutti'' SBAGLIANDO. A prescindere da quel totem di berlusca, questa norma, se
    applicata a tutti i cittadini senza preordinati limiti d'importo, avrebbe una
    civile quanto popolare verità di fondo a tutela delle persone comuni che si
    trovano stritolati da noti sistemi dai connotati ‘’associativi’’ fatti di
    magistrati, avvocati, consulenti, società di cessione e recupero crediti, ecc.,
    che risaputamente serpeggiano nei nostri tribunali distrettuali, con cui si
    isolano singoli, soprattutto se benestanti 
    oppure piccoli e medi artigiani, commercianti e imprenditori, ecc. che
    vengono risucchiati dentro un tritacarne giudiziario che li porta spesso al
    fallimento e quindi all’esproprio dei propri beni e pertanto all’annichilimento
    della propria esistenza sia personale che spesso pure familiare, così molti
    addirittura finiscono alla caritas o sotto i ponti, per poi a distanza di anni,
    quando è sostanzialmente troppo tardi, rivedersi abilitati da una sentenza di
    Cassazione, la quale ultima non mi risulta a vero, come sostengono alcuni
    propagandisti politici, che non entra nel merito (caso mai il problema è
    trovare i molti soldi per il ricorso) in quanto persino la stessa procedura di
    ricorso alla S.C. prevedendo una eventuale inammissibilità richiede la
    ricostruzione analitica e dettagliata dei fatti sulla scorta dei documenti già
    prodotti o se sopravvenuti dopo la sentenza di secondo grado.

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