mercoledì 13 giugno 2012

223 scuole danneggiate dal terremoto in Emilia: audizione Ministro Istruzione in Senato

Sono 223 gli istituti scolastici inagibili perchè danneggiati dal terremoto in Emilia, così come afferma il Ministro dell'Istruzione Profumo in audizione ieri alla Commissione Istruzione al Senato. Gli studenti coinvolti sono 71.412 dei quali 12.438 impegnati in esami di Stato o esami di qualifica. Secondo la regione Emilia-Romagna la provincia con più edifici scolastici danneggiati è Modena
 La provincia più messa a dura prova in fatto di danni scolastici è quella di Modena, con 102 edifici, quindi Ferrara con 69, poi Bologna, Reggio Emilia e Parma. A livello di provincia, è in quella di Modena che è concentrato il maggior numero di studenti coinvolti, oltre 32mila, seguita da quella di Ferrara con poco più di 20mila, quindi quella di Bologna con oltre 9200, seguita da quella di Reggio Emilia con poco più di 9000, e infine quella di Parma con poco meno di 500 alunni-studenti.[vedi Sono 223 le scuole danneggiate: stanziati i primi 74 milioni]



Stanziata, intanto, una tranche di 74 milioni di euro per i primi interventi. 
Resoconto seduta del 12 giugno 2012 in Commissione Istruzione al Senato.


Quanto al secondo argomento oggetto dell'audizione odierna, dà conto della situazione che coinvolge le sedi scolastiche delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, per un totale di 223 istituti di ogni ordine e grado, distinti per le province più colpite. Fornisce altresì in particolare i dati sugli alunni di tali scuole, pari a  71.412, di cui 3.037 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, 7.026 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e 2.375 saranno impegnati negli esami di qualifica negli istituti professionali e negli istituti d’arte.
Precisa inoltre che la situazione contingente, incidendo pesantemente sulla conclusione dell’anno scolastico 2011-2012, in conseguenza dei gravi danni arrecati ad edifici scolastici dichiarati in tutto o in parte inagibili, ha reso necessario procedere all’adozione di disposizioni sulla validità dell’anno scolastico nonché sull’effettuazione degli scrutini e degli esami di Stato. Comunica in proposito che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, all’articolo 5, comma 4, ha stabilito che, ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare un’apposita ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2011-2012 nei comuni colpiti dal terremoto. Fa presente perciò che è stata adottata l’ordinanza ministeriale n. 52 dell’8 giugno 2012 secondo cui, nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l’anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. In aggiunta a ciò, si è deciso che nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’ammissione degli studenti alla classe successiva sarà disposta sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga alla normativa vigente relativa al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Quanto allo svolgimento degli scrutini e degli esami, nella stessa ordinanza, prosegue il Ministro, si stabilisce che l’ammissione degli studenti all’esame di Stato dell’istruzione secondaria di primo e di secondo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma. Chiarisce poi che i soli candidati coinvolti dagli eventi sismici sosterranno esclusivamente le prove orali e che negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni vigenti, il voto finale è costituito dalla media dei voti  in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Relativamente agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, evidenzia che al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti, corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio.
Analogamente si procederà per quanto attiene all’esame di qualifica professionale o all’esame per la licenza di maestro d’arte, per cui lo scrutinio si concluderà con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi legati al sisma, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. Si sofferma poi in dettaglio sugli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, per i quali non saranno effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente e si svolgerà una prova orale davanti al Consiglio di classe. Parimenti, sosterranno esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d’arte per il conseguimento della licenza di maestro d’arte.
Il Ministro afferma altresì che, ai sensi della predetta ordinanza, le sedi di esame sono determinate dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ovvero, in sua assenza, dal dirigente con funzioni vicarie, o dal dirigente da questi delegato, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità.
Per ciò che attiene alla messa in sicurezza delle sedi scolastiche danneggiate - prosegue il Ministro - sono state emanate disposizioni eccezionali con il decreto-legge n. 74 del 2012, in modo da destinare le risorse di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2010 alle varie iniziative di ricostruzione. Dopo aver specificato le modalità di riassegnazione di tali somme a seguito di una revoca disposta con decreto ministeriale sentite le Regioni interessate, segnala che nel procedimento è stata interpellata anche la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto in virtù del citato decreto ministeriale 30 luglio 2010 si dispone di un importo pari a circa 74 milioni, il cui utilizzo può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: gestione diretta delle risorse da parte del Ministero, che le assegnerebbe agli enti individuati come beneficiari dalle competenti Regioniindividuazione del quantumdelle risorse assegnabili e successivo trasferimento delle stesse alle Regioni interessate, che le gestirebbero autonomamente; apertura di un conto di tesoreria, con incarico alla Cassa Depositi e Prestiti disposto con apposita convenzione di procedere ai pagamenti a favore dei singoli enti locali ammessi al beneficio. Al riguardo, precisa che il Ministero ha deciso di optare per lo strumento del trasferimento alle Regioni coinvolte perché lo si considera il più efficace ed immediato tanto per fronteggiare l'emergenza quanto per attuare interventi nel settore, non determinati da una stringente urgenza. Sul fronte emergenziale, è comunque possibile per l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna modulare, per il prossimo anno scolastico,  il calendario scolastico, rendere flessibili l'orario e la durata delle lezioni, nonchè articolare diversamente la composizione delle classi o sezioni.
In ultima analisi, il Ministro comunica che nella bozza di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, è stata appositamente prevista una possibile riapertura del tavolo di contrattazione per l’esame di eventuali disposizioni derogatorie in favore del personale in servizio nelle zone terremotate.
















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