lunedì 30 luglio 2012

L'Italia dei cavilli giuridici: il caso dell'Area C a Milano sospesa dal Consiglio di Stato

Per una volta tanto sono d'accordo con Aldo Grasso che sul Corriere etichetta l'Italia come il paese del cavillo, dei cacciatori del vizio di forma, formidabile contributo all'incertezza normativa. Accade anche con l'ordinanza del Consiglio di Stato che annulla una sentenza del Tar, in precedenza  favorevole al Comune di Milano, che è dunque costretto a sospendere l'efficacia della cosiddetta Area C, cioè l'area in cui l'accesso è sottoposto a pedaggio, e a riandare a giudizio. L'appellante è una società di parcheggi, la Mediolanum Parking, la quale riteneva di essere danneggiata dal provvedimento del comune che instaurava una zona a traffico limitato con l'introduzione di un pedaggio dissuadente. L'ordinanza del Consiglio di Stato [vedi ordinanza 4223/2012] dà ragione all'azienda di parcheggi ritenendo carente il presupposto su cui si fonda, e cioè che la riduzione del traffico comporti una riduzione di inquinamento



Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che appare carente il presupposto su cui si fonda il potere esercitato con il provvedimento impugnato, con conseguenti prospettabili profili di illegittimità e/o nullità del medesimo, in relazione alle previsioni pianificatorie generali che appaiono da tempo scadute;
Ritenuto che l’interesse ad agire è evidentemente collegato all’indubbia lesione economica che il provvedimento impugnato cagionerebbe al concessionario cui appartiene la legittimazione ad agire in questo giudizio;

E' da notare che la creazione dell'Area C, oltre ad essere una prosecuzione dell'Ecopass della precedente amministrazione era anche avvalorata da un referendum del giugno 2011, votato dal 79% dei votanti, con il quale si chiedeva
“un piano di interventi per potenziare il trasporto pubblico e la mobilità pulita alternativa all’auto, attraverso l’estensione a tutti gli autoveicoli (esclusi quelli ad emissione zero) e l’allargamento progressivo fino alla cerchia filoviaria del sistema di accesso a pagamento, con l’obiettivo di dimezzare il traffico e le emissioni inquinanti". [vedi Area C, comune di Milano]
Sembra dunque che il presupposto ci sia e, a leggere i dati [vedi Risultati attesi e monitoraggio, sul sito del comune di Milano] , anche la sostanza. Viene altresì da osservare che ogni provvedimento di un'amministrazione può essere, secondo i canoni espressi in questa ordinanza, impugnato, potendosi rintracciare molto spesso un effetto negativo su qualche attività commerciale.
Seguendo lo stesso ragionamento anche il sequestro dello stabilimento Ilva (del resto non eseguito materialmente) potrebbe essere impugnato in quanto danneggiante l'azienda stessa (senza considerare però la popolazione).

Concordo quindi con le osservazioni di Grasso: questa litigiosità, puntigliosità e facilità di ricorso a Tar, Consiglio di Stato, e a tutti i livelli di giudizio disponibili, unite alla facilità con cui le sentenze sono avverse agli atti normativi delle amministrazioni non so se interpretarla come un altissimo livello di diritto giuridico o come una frammentazione della normazione politica attuata con i mezzi giudiziari.
Il che potrebbe fare assomigliare queste considerazioni a una litania attuata da un protagonista politico degli ultimi vent'anni di storia patria se non fosse che in quel caso non era quasi mai l'agire politico sotto processo bensì l'agire umano pre-politico.

Si dà il caso che l'attività legislativa o normativa propria di un' istituzione pubblica elettiva sia quasi sempre da considerarsi fondata e non carente, come ritiene il Consiglio, in quanto chi la emette è legittimato dal mandato popolare. Che durante questa attività legislativa o normativa l'amministrazione o l'istituzione invada territori che non le competono o violi altre norme superiori, questo può anche accadere ed è compito del potere giudiziario intervenire laddove un cittadino la rilevi e faccia ricorso. 
Ma se ogni provvedimento è impugnabile si rischia la paralisi o l'incertezza normativa. Le condizioni affinchè si palesi l'intervento del potere giudiziario sono ben stabilite, e riguardano soprattutto la violazione di norme generali. Immaginare che un provvedimento di pubblica utilità e tutela, avvalorato da un referendum, sia impugnabile solo perchè inevitabilmente danneggia qualcuno significa ammettere implicitamente che ogni azienda che si senta in qualche modo danneggiata da un provvedimento, che ai più appare giusto, ha la concreta speranza che possa essere abrogato. Per questo siamo il paese con il più alto numero di avvocati e cause civili d'Europa.

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