giovedì 6 settembre 2012

Che fine ha fatto l'IMU sugli edifici commerciali di chiesa e altri enti?

L'unica domanda al termine della conferenza stampa dopo il  Consiglio dei Ministri di ieri, quello incentrato sul decreto sanità per intenderci, andata in onda poco prima di mezzanotte, è stata quella di un giornalista del Fatto sull'Imu relativo agli edifici della chiesa o di altre organizzazioni come sindacati e così via. La sbrigativa risposta di Monti ha richiamato un recente comunicato del Mef, il Ministero dell'Economia, proprio sull'IMU ENTI NON COMMERCIALI: GLI ADEMPIMENTI 2013 NON SUBIRANNO ALCUN RITARDO. Eccolo qui di seguito:




In data odierna il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 91 bis, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012.
È stata inoltre inviata ai servizi della Commissione europea la risposta puntuale alla richiesta di informazioni relativa al caso C26/2010.
Si ricorda che è già in vigore, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi, il primo comma dell'articolo 91 bis, che precisa che sono esenti soltanto gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali" delle attività istituzionali.
Il regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 91 bis si riferisce invece al caso delle unità immobiliari che hanno un'utilizzazione mista e per le quali non sia possibile procedere al distinto accatastamento della frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Il comma prevede che a partire dal 1º gennaio 2013 questi stessi immobili siano tassati in proporzione all'utilizzazione commerciale quale risulta da apposita dichiarazione.
Pertanto si conferma che tutti gli adempimenti previsti per il 2013, segnatamente con riferimento al primo versamento IMU fissato per il 16 giugno, non subiranno alcun ritardo.

Il riferimento alla Commissione Europea riguarda una serie di denunce pervenute alla Commissione sui presunti aiuti  di Stato agli enti esentati dal pagamento dell'allora ICI, in quanto enti non commerciali anche se svolgenti attività commerciali. La lettera della Commissione, che chiede chiarimenti all'Italia, arrivati adesso, è disponibile qui.
Sembra dunque che gli edifici adibiti esclusivamente ad attività commerciali di enti commerciali siano già soggetti all'IMU mentre per quegli edifici in cui sarebbero esercitate sia attività commerciali che non commerciali il pagamento inizierebbe da gennaio 2013. Resta da chiarire la classe delle esenzioni. La parte della legge 24 marzo 2012 n. 27 citata nel comunicato è questa
All'articolo 91, al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole:
«dell'articolo 168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». 
Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente: 
«Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali). - 1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non commerciali". 
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.  
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e leprocedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.


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