mercoledì 19 settembre 2012

Decreto salute: testo completo uscito sulla Gazzetta Ufficiale

E' disponibile, sulla pagina trova norme del sito del Ministero della Salute, il   Decreto-Legge del 13 settembre 2012, n. 158 chiamato anche decreto salute. Di seguito l'articolo 1, gli altri articoli si possono leggere su trova norme salute.
Su questa pagina del Ministero della Salute è disponibile un riassunto del decreto più la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.




Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180) (G.U. Serie Generale, n. 214 del 13 settembre 2012)



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riassetto   dell'organizzazione   sanitaria,   tenuto   conto   della
contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento  della  spesa
pubblica,  attraverso  la  riorganizzazione   ed   il   miglioramento
dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio  stesso,
allo scopo di garantire e promuovere in  tale  ottica  un  piu'  alto
livello  di  tutela  della  salute,  adottando   misure   finalizzate
all'assistenza territoriale, alla professione e  responsabilita'  dei
medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza per le persone affette  da  malattie
croniche e rare e da dipendenza  da  gioco  con  vincita  di  denaro,
all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere,  nonche'
alla sicurezza alimentare, al trattamento di  emergenze  veterinarie,
ai  farmaci,  alla  sperimentazione  clinica  dei  medicinali,   alla
razionalizzazione di alcuni enti sanitari  e  al  trasferimento  alle
regioni  delle  funzioni  di  assistenza   sanitaria   al   personale
navigante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2012;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


          Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita'
                del personale delle aziende sanitarie

  1. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
    «0a) prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni  disciplinate
dall'accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive  del
Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
    b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis)   nell'ambito   dell'organizzazione   distrettuale    del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni  della  settimana,  nonche'  un'offerta
integrata delle prestazioni dei  medici  di  medicina  generale,  dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei
servizi  e   degli   specialisti   ambulatoriali,   adottando   forme
organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali
territoriali", che condividono, in  forma  strutturata,  obiettivi  e
percorsi  assistenziali,  strumenti  di  valutazione  della  qualita'
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme
organizzative multiprofessionali, denominate:  "unita'  complesse  di
cure primarie", che  erogano  prestazioni  assistenziali  tramite  il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie
e del sociale a rilevanza sanitaria;
    b-ter)    prevedere    che    per    le    forme    organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie  possano  adottare  forme  di
finanziamento a budget;
    b-quater) definire  i  compiti,  le  funzioni  ed  i  criteri  di
selezione del referente o del coordinatore delle forme  organizzative
previste alla lettera b-bis);
    b-quinquies)  disciplinare  le  condizioni,  i  requisiti  e   le
modalita' con  cui  le  regioni  possono  provvedere  alla  dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle  forme  organizzative  di
cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
    b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali  le  aziende
sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e
concordano i programmi di attivita' delle forme  aggregative  di  cui
alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera
b-ter);
    b-septies) prevedere che  le  convenzioni  nazionali  definiscano
standard relativi  all'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle  cure,  demandando  agli
accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di
percorsi applicativi;»;
    c) la lettera e) e' soppressa;
    d) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
    «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico  per  le  funzioni  di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente
a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso  medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di  cui
all'articolo 21 del decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,
ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente.  Ai  medici
forniti dell'attestato  o  del  diploma  e'  comunque  riservata  una
percentuale prevalente di posti  in  sede  di  copertura  delle  zone
carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto
anche  dello  specifico  impegno  richiesto  per   il   conseguimento
dell'attestato o del diploma;
    h-bis) prevedere che  l'accesso  alle  funzioni  di  pediatra  di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e
secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell'ambito  degli  accordi
regionali;
    h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di   specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie
provinciali alle quali sia  consentito  l'accesso  esclusivamente  al
professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla
branca in interesse;»;
    e) alla lettera i) le parole: «di tali  medici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
    f) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
    «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici  all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al
sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  nonche'   la   partecipazione   attiva
all'implementazione della ricetta elettronica.».
  2.  Le  regioni  provvedono  all'attuazione  di   quanto   disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale
a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le  unita'  complesse
di  cure  primarie  privilegiando  la   costituzione   di   reti   di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  aperti
al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata,  nonche'  nei  giorni
prefestivi  e  festivi  con  idonea  turnazione,   che   operano   in
coordinamento  e  in  collegamento  telematico   con   le   strutture
ospedaliere,  nonche'  prevedendo,  sulla  base   della   convenzione
nazionale, la possibilita'  della  presenza  di  personale  esercente
altre  professioni  sanitarie  gia'  dipendente  presso  le  medesime
strutture,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura
ospedaliera.  Le  regioni   disciplinano   altresi'   le   forme   di
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
  3.  Per  comprovate  esigenze  di   riorganizzazione   della   rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  regioni  possono  attuare,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
processi  di  mobilita'  del  personale  dipendente   dalle   aziende
sanitarie con ricollocazione  del  medesimo  personale  presso  altre
aziende sanitarie della  regione  situate  al  di  fuori  dell'ambito
provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero
di   disponibilita'   di   posti   per   effetto    della    predetta
riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

Nessun commento:

Posta un commento

Come si dice, i commenti sono benvenuti, possibilmente senza sproloqui e senza insultare nessuno e senza fare marketing. Puoi mettere un link, non a siti di spam o phishing, o pubblicitari, o cose simili, ma non deve essere un collegamento attivo, altrimenti il commento verrà rimosso. Grazie.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...