martedì 2 ottobre 2012

Ddl anticorruzione: escono emendamenti che attenuano la concussione

Sembra che ci stiano ricascando un'altra volta. Mentre il ddl anticorruzione è in esame alla Commissione Giustizia del Senato, con l'opinione pubblica e il Presidente della Repubblica che giustamente chiedono che si faccia in fretta, ecco che spunta uno dei vecchi e soliti emendamenti a firma PdL.
La sostanza, in attesa che gli emendamenti siano presentati e discussi oggi alle 15.30 in Senato, è più o meno questa, per come la riferisce la stampa: gli emendamenti presentati dai senatori Montagna e Galloni modificherebbero la definizione del reato, attenuandone la portata quando non vi è utilità patrimoniale, e ridefinendo l'ambito in cui avviene la concussione. Così riporta Repubblica:
Il nodo è la specificazione che il reato di concussione si determina nel momento in cui si ottiene una utilità patrimoniale.
Il fattore dell'inserimento della sola  utilità patrimoniale, ai fini della concussione, e non come recita attualmente la legge 26 aprile 1990 n. 86
1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua  qualita'  o  dei  suoi poteri,   costringe   o   induce   taluno   a  dare  o  a  promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,  denaro  od  altra  utilita',  e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
 [Rep. cit.]
significa che se un pubblico ufficiale costringe qualcuno a fare qualcosa per sua utilità non patrimoniale, quella non è concussione. Viene alla mente qualche famosa telefonata in cui un Presidente del Consiglio chiamava  in questura a proposito di una certa nipote.
Gli altri due interventi degli emendamenti sono le modifiche di due parole, che però comportano una diversa valutazione del reato:
 Non solo chiedono di sostituire il termine indebitamente con 'illecitamente', circoscrivendo in modo più radicale l'ipotesi di reato ma domandano anche al verbo indurre si sostituisca 'determinare'.
 [Rep. cit.]
Indebitamente significa non dovuto: quindi promettere indebitamente include una categoria più ampia di atti che non promettere illecitamente, questo almeno secondo l'interpretazione corrente (promettere qualcosa a qualcuno  cui la promessa non è dovuta è diverso dal promettere qualcosa che non si può promettere in modo lecito: nel caso specifico, un ufficiale di polizia può decidere di rilasciare una persona, ma se lo fa su costrizione o induzione di un altro pubblico ufficiale al quale non spetta intervenire, quella è una promessa indebita) e come giustificazione dell'intervento emendativo dei due senatori, ipotizzabile non in senso di allargare il campo di applicazione della legge ma in quello di restringerlo.L'altra modifica è la sostituzione di indurre, "induce taluno a dare..." con determinare, "determina taluno a dare..."; in questo caso l'ipotesi è che determinare sia un verbo che richiede maggiore impegno rispetto a indurre, con ciò intendendo che il reato avviene solo se il concussore agisce in maniera decisa e con forte impegno per ottenere ciò che vuole, e non semplicemente inducendo, quasi a dire in maniera blanda.
L'idea che ci si può fare è che questi emendamenti del PdL tendano ad alleggerire la posizione di chi, pubblico ufficiale, costringe qualcuno a fare qualcosa: il pensiero va a Berlusconi e al processo Ruby, in cui l'ex Presidente del Consiglio è accusato di concussione [Rep. cit.].
Da più parti si invoca la richiesta del voto di fiducia, per porre fine a questo tira e molla.

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