domenica 14 ottobre 2012

Legge di Stabilità 2013: testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Di seguito il testo della cosiddetta Legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri  del 9 ottobre. E' suddivisa in 14 articoli. La versione che presento è quella tratta da Altalex,   relativa al documento esaminato dal CdM.

Art. 1 - Risultati differenziali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



Art. 2 - Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato 2 sono indicati: a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2013; b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). 2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

















Art. 3 - Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri


1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 3 allegato alla presente legge. 1. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. … Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da … a …. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi da … a …. … Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001 … L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto‐legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2013 e di 11.022.401 di euro annui a decorrere dal 2015. …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da … a …. Al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 13, dopo il comma 1‐ter è aggiunto il seguente comma: “1‐quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.” b) all’art. 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 ter, Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 è esente dall’obbligo della registrazione.». All’articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma é sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e posti carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.». All’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni: a ) il comma 2 é sostituito dal seguente comma: «2. Con decreto del Ministro della giustizia .e dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate: a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità ed i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; b). il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.»; b) il comma 4 è abrogato. All’articolo 22, terzo comma, del regio, decreto 27 novembre 1933, a 1578 le parole «due titolari e ne supplenti sono magistrati, con qualifica non. inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superidre.» sono sostituite dalle seguenti parole: «un titolare e un supplente è un magistrato in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche ‘presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.». All’articolo 37 comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011 n 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n, 111 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole «Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato» sono sostituite dalle seguenti parole: «Per gli anni 2012 e 2013 i tre quarti di tale quota sono destinati»; b) al quinto periodo, le parole «il primo anno» sono soppresse. All’articolo 1 della legge. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 294‐bis e’ sostituito dal seguente comma: «294‐ bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata ì fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri» All’articolo 12, comma 2, del decreto legge 6, luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari.»; b) al comma 2, lettera a), dopo l’ultimo periodo, è inserito il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»; c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «ed il Ministero della Giustizia». A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai ministeri di seguito indicati: a) al ministero della salute è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei biologi, sull’Ordine dei chimici e sull’Ordine dei tecnologi alimentari; b) al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull’ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull’Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati; c) al ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei consulenti del lavoro e sull’Ordine degli assistenti sociali; d) al Ministero dell’economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio .1989, n. 56 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 sono attribuite ai ministero della salute. 1. All’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: a) al comma 6, lettera s), sono apportate le seguenti modificazioni : ‐ al capoverso a), le parole “euro 300” sono sostituite con “euro 350”; ‐ al capoverso c), le parole “euro 1.500” sono sostituite con “euro 1.800”; ‐ il capoverso d), è così sostituito “per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 5.000;”; ‐ al capoverso e), primo periodo, le parole “euro 600” sono sostituite con “euro 650”; b) al comma 10: ‐ dopo le parole “commi 6,” sono aggiunte “lettere da b) a r), “; ‐ le parole “e amministrativa” sono soppresse; ‐ in fine, è aggiunto il seguente periodo “Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.”; c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2‐bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.”; d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente; 11‐bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all’assunzione di personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota, nella misura del cinquanta per cento all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12 anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2‐bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.”; e) al comma 12, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente “Ai fini dei commi 11 e 11‐bis, il Ministero della giustizia ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili ed amministrativi in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all’articolo 12, comma 3‐ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.”; f) il comma 13 è sostituito dal seguente “Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, e l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11‐bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai commi 11 e 11‐bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.”. g) al comma 15, le parole “del decreto di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti “dei decreti di cui ai commi 11 e 11‐bis”. 2. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione. 3. Il maggior gettito derivante dall’applicazione dei commi 1, lettera a), e 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dal comma 1, lettera b), terzo alinea. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.  …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da … a …. … L’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui. … A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui. … Fermo restando quanto previsto dal comma… dell’articolo 8, al fine di dare attuazione ai commi …… con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede all’adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all’estero di assoluta priorità. …. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è ridotta per un importo di euro 5.921.258. … L'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000, per l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall’anno 2015 . …. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995 n.51 è abrogata. .. E’ autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da … a …. …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da … a …. 1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l’anno 2013, di euro 3 milioni per l’anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2015. 2. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013. 3. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611 è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013 … L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ridotti di 10.249.763 euro per l'anno 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dall’anno 2014. .. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media, è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall’anno 2014. .. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall’anno 2013. … Al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del decreto‐legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituire le parole «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» con le seguenti «, pari a euro 2.673.000 per l’anno 2013 e pari a euro 3.172.000 per l’anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».  …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le disposizioni di cui ai commi da … a …. … Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l’Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015. .. La riduzione delle spese di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 ‐2015, in 3.631.646. .. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto‐legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016. 1. All’art. 59 del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: “destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato” con le parole: “versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.”.. …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per le disposizioni di cui ai commi da … a …. All’articolo 1, comma 26‐ter, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: “al 31 dicembre 2015“ con le parole: “al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari” . All’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima della parola “accreditate” sono aggiunte le seguenti parole: “con priorità per quelle”; b) le parole: “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali”; c) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni”. …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da … a …. .. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l’effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria. 2. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2013.. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, per la parte non abrogata dal comma 6, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 4 si provvede attraverso l’imputazione, tramite le regioni e province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 4. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 6, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia. 5. Le modalità applicative dei commi da 4 a 7 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. 6. Dall’attuazione del presente articolo sono previsti risparmi di spesa quantificati in € 22.000.000 per l’anno 2013, € 30.000.000 per l’anno 2014 ed € 35.000.000 a decorrere dal 2015.















Art. 4 - Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici


1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati. 2. Per il triennio 2013‐2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

















Art. 5 - Riduzione della spesa degli enti territoriali


1. All’articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire: al primo periodo le parole “1.000 milioni di euro” con le seguenti “2.000 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con le parole “2.050 milioni di euro”; al quarto periodo, le parole “per ciascuna regione, in misura corrispondente” con le seguenti “per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale”. 2. All’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 all’ultimo periodo aggiungere dopo le parole “dalle predette procedure” le seguenti “incrementati di 500 milioni di euro annui”. 3. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “2.000 milioni di euro” con “2.500 milioni di euro” e le parole “2.100 milioni di euro” con “2.600 milioni”. 4. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “1.000 milioni di euro” con “1.200 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con “1.250 milioni”. 5. Al comma 8 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti. 6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo, è pari, nell'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

















Art. 6 - Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: a) all’articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e”; b) all’articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al valore del 4 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 3,9 per cento”. 2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’articolo 15, comma 22, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Al comma 51, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall’articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto‐legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”.

















Art. 7 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni


1. All’articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1‐bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione. 1‐ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internate istituzionale dell’ente. 1‐quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob non possono acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari ai sensi dell’art. ..……... La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la consob non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 2. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza 5. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo costituisce per le Regioni condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge ......, n.....(predissesto). La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge ......, n.....(predissesto) 1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 2. All’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “e altamente qualificata,” sono aggiunte le seguenti: “non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. 3. All’articolo 4, comma 10, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime società applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, commi 6 e 6‐bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi”. 1. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l’omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell’Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6‐bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convezione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi. 2. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 1, sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1. All’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,” è sostituito dal seguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,”; al secondo periodo, dopo le parole “gli obblighi” sono aggiunte le seguenti parole: “e le facoltà” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. 1. All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono eliminate le seguenti parole: “sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione”. 2. All’articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole “validamente stipulato un” è aggiunta la seguente parola: “autonomo” e sono eliminate le seguenti parole: “, proposta da Consip S.p.A.,”. 3. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 il periodo “In casi di particolare interesse per l’amministrazione,” è sostituito dal seguente periodo: “Ove previsto nel bando di gara,”; prima della parola “condizioni” è aggiunta la seguente parola “stesse” e sono soppresse le seguenti parole: “migliorative rispetto a quelle”. 4. All’articolo 1, comma 26 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello per la funzione pubblica, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma”. 1. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze gestito attraverso Consip S.p.A,. possono essere stipulati uno o più accordi‐quadro ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono aderire. 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze. 1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 1, la lettera b) del comma 2 è soppressa; 2) all’articolo 2: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) <>, le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; b) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: “d‐bis) «interessi convenzionali di mora»: interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7; d‐ter) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea”; d) la lettera f) è soppressa; 3) all’articolo 4: a) il comma 3 è soppresso; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2‐bis. I termini di cui al comma 2 sono prorogati a sessanta giorni per: a) i soggetti che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che siano tenuti, come imprese pubbliche, al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.”; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore a sessanta giorni, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore ai sensi dell’articolo 7.”; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4‐bis. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, il termine di pagamento è di trenta giorni, salve diverse pattuizioni stabilite per iscritto, purché oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine non può superare sessanta giorni.”; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Interessi di mora). 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, salva, nei rapporti tra imprese, la fissazione di un interesse convenzionale di mora, nei limiti consentiti dall’articolo 7. 2. Il tasso di riferimento applicabile agli interessi legali di mora è così determinato: a) per il primo semestre dell’anno, è quello in vigore il 1° gennaio; b) per il secondo semestre dell’anno, è quello in vigore il 1° luglio. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse legale di mora di cui all’articolo 2, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.”; 5) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Salva la prova dei maggiori costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, il creditore ha diritto ad un rimborso forfettario di 40 euro.”; 6) all’articolo 7, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2‐bis. Si considera, in ogni caso, gravemente iniqua una clausola contrattuale che escluda l’applicazione di interessi di mora. 2‐ter. Si presume che sia gravemente iniqua una clausola contrattuale che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.”. 2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192 è apportata la seguente modificazione: a) all’articolo 3, comma 3, le parole “di sette punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “di otto punti percentuali”. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle transazioni commerciali concluse dopo l’entrata in vigore della presente legge. 1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avviare le procedure per l’esecuzione di lavori pubblici solo in presenza della programmazione finanziaria necessaria, avuto riguardo al crono programma dei lavori, al fine di rispettare i termini di pagamento previsti dalla vigente normativa, 2. L’efficacia dei contratti per l’affidamento di lavori sottoscritti dalle amministrazioni di cui al comma 1 è sospesa, senza che le parti del contratto abbiano diritto ad alcun indennizzo, nei casi in cui non sia possibile rispettare le condizioni previste dal comma 1; la sospensione cessa nel caso in cui, anche a seguito di eventuale rinegoziazione del contratto, l’organo competente, su proposta del responsabile del procedimento, attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori aventi ad oggetto l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero da effettuarsi in quanto ricorrono le condizioni di somma urgenza di cui all’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero relativi ai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed agli istituti scolastici e ospedalieri. 1. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, nonché con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro …. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:  a) spegnimento dell’illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne; b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell’affievolimento dell’illuminazione, anche combinate fra loro; c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi ed archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure sub b); d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. 2. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

















Art. 8 - Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego


1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “ e 2013” sono sostituite dalle parole: “, 2013 e 2014”; b) ai commi 2, primo e quarto periodo e 2‐ bis la parola “ 2013” è sostituita dalla parola: “2014”. c) Dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti: 17‐bis: “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali comunque denominate ricadenti nel periodo 2013‐2014, del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi del comma 2, art. 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni. Per il medesimo personale non si dà luogo senza possibilità di recupero al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011”. 17‐ter: “In deroga alle previsioni di cui all’art. 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed all’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, non si dà luogo al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014. La predetta indennità è corrisposta a decorrere dall’anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015‐2017 ed è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993.” d) al comma 21, primo, secondo, terzo e quarto periodo le parole “e 2013” sono sostituite dalle parole “, 2013 e 2014”. e) il comma 22 è sostituito dal seguente “Per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27, non sono erogati, senza possibilità di recupero, adeguamenti retributivi a titolo di acconto e/o conguaglio per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; per tale personale, per il triennio 2013‐2015, compete esclusivamente il conguaglio per l’anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, spettante negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012, e del 32 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.”; f) al comma 23, primo periodo le parole “e 2012” sono sostituite dalle parole “, 2012 e 2013”. 2 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è disposto quanto segue: a) gli importi previsti nella tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 23 aprile 2003, n. 109, nonché i trattamenti ad essi correlati, sono ridotti del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione del 10% si applica anche sull’assegno per oneri di rappresentanza dovuto ai sensi del comma 3 dell’Articolo 171 bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai capi delle rappresentanze diplomatiche negli importi determinati, da ultimo, con decreto dirigenziale del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 gennaio 2010; b) il trattamento economico spettante al personale assunto a contratto, ai sensi dell’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non può in alcun caso superare l’importo dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno di sede così come rideterminati ai sensi della lettera a). Ove necessario, le retribuzioni fondamentali ed accessorie in godimento sono automaticamente ridotte senza dar luogo a riconoscimenti di assegni ad personam; c) gli importi previsti dall’articolo 1803, comma 1, lettere da a) ad e), dall’articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà; d) i commi 2 e 3, dell’articolo 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati; e) i commi 2 e 3, dell’articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. 3. I permessi fruiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa. 4. All’articolo 9 del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24 è inserito il seguente: “Comma 24‐bis) Le disposizioni recate dai commi 17‐bis e 17‐ter si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.”. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1‐bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

















Art. 9 - Finanziamento di esigenze indifferibili


1. E’ autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l’Ambiente. 2. E’ parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi Multilaterali di Sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall’ art. 7 comma 2 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito ……..: a) International Development Association (IDA) –Banca Mondiale per euro 1.084.314.640 relativi alla quattordicesima ( IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del fondo; b) Fondo Globale per l’Ambiente (GEF) per euro 155.990.000 relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del fondo; c) Fondo Africano di Sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689 relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima ricostituzione (AfDF 12) del fondo; d) Fondo Asiatico di Sviluppo (ADF) per euro 127.571.798 relativi alla nona (ADF 10) e alla decima ricostituzione (ADF 11 del fondo; e) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo per 58.000.000 relativi alla nona ricostituzione del fondo. f) Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca per lo Sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del fondo. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi ad opere in corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 2, commi 232‐234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013. 1. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 2. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino‐Lione è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 530 milioni di euro per l’anno 2015. 3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.. 4. Per l’attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro per l’anno 2015. 5. Il fondo di cui all’art. 4 del decreto‐legge del …..n. .., è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2013. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2‐ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle finalità dell’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta, per l’anno 2013, la seguente: «Misure di assistenza in favore dei lavoratori salvaguardati” .. Al fine di consentire alla Regione Campania l’accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell’articolo 3 del decreto‐legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l’anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell’articolo 7, comma 2‐bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. .. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall’articolo 23‐quater, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero. ...E’ autorizzato il rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 182 per la partecipazione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. ... La spesa di cui al comma 1, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l’anno 2013, euro 11.647.276 per l’anno 2014 e euro 34.665.051 per l’anno 2015. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto‐legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

















Art. 10 - Trasporto pubblico locale


1. L’articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è cosi sostituito: “Articolo 16‐bis 1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato da un importo pari all’ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, è stabilita entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, l’equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell’importo di 465 milioni di euro per l’anno 2013, di 443 milioni di euro per l’anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio e dell’accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi 295‐299, della legge n. 244 del 2007 e 3, comma 12, della legge 549 del 1995, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall’aumento della compartecipazione all’iva.  Conseguentemente, all’articolo 30, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 3. Per l’anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 è ripartito con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del criterio storico. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997 con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio. 6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. 7. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 i dati economici e trasportistici che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere. I dati dovranno essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto di cui al comma 2. 9. La regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1, se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico: a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta, b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale, c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.”

















Art. 11 -Istituzione dell’Agenzia per la coesione


1. È istituita l'Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministro da lui delegato // alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile ed ha sede legale in Roma. 3. L’Agenzia per la Coesione interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell’Unione Europea e in coerenza dell’articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana e. 4. All’Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 24‐ lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 è trasferito al Ministero dell’economia e delle finanze. 5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministro delegato// vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e attuazione della politica di coesione, così come derivanti dal Trattato dell’Unione Europea e dai regolamenti comunitari nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art.14 del DPR 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, comprese quelle relative all’attività di vigilanza nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. In particolare, l'Agenzia: a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia; b) d’intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici; c) istruisce per il Ministro delegato// vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale; d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari; e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali; f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l’apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l’organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative; e, ove appropriato, la definizione di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione; g) provvede all’esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei Conti pubblici territoriali finalizzati, tra l’altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali comunitari previsto dai regolamenti; h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree; i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza. Nello svolgimento dei propri compiti, l’Agenzia: ‐ opera secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico–sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi; ‐ assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l’esercizio di funzioni per i quali la normativa comunitaria prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa; ‐ promuove lo snellimento e l’abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche; ‐ attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 7. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell’agenzia; b) il Comitato direttivo, composto da quattro membri e dal Direttore dell’Agenzia che lo presiede; c) il Collegio dei revisori dei conti. 8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato il direttore dell’Agenzia per la coesione. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell’Agenzia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia. 10. Lo Statuto prevede che il Comitato direttivo, oltre al Direttore dell’Agenzia, sia composto da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministro per le politiche europee, un rappresentante della Conferenza Unificata. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e partecipano al Comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione di regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nonché le attribuzioni delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori. 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, sono soppressi il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 14 del DPR del 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. 12. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso, tutte le strutture del Dipartimento, incluso il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di approvazione della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell’Agenzia. Il Direttore Generale dell’Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. E’ trasferito all'Agenzia il personale di ruolo del Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo e le relative risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi. E’ fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso tale Dipartimento. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione. 13. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenze dell’Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. 14. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell’Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 12 e 13 del presente articolo, si provvede mediante l’istituto del comando; 15. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ “AREA I”. 16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione organica, tenendo conto delle funzioni assegnate all’Agenzia e delle competenze tecnico‐amministrative dei profili professionali necessari per la loro attuazione. A tal fine si provvede fissando: una dotazione organica a regime, nel rispetto della normativa vigente, entro un limite massimo di 250 unità da conseguirsi non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa in un'ottica di razionalizzazione delle spese per il funzionamento e di ottimizzazione delle risorse complessive comprensive del contributo delle risorse collegate alle disposizioni dei regolamenti comunitari. 17. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell’Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è ridefinita l’organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità. 18. Con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 17 e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti. 19. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 16, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo. 20. All'attuazione dei commi da 7 a 18 del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 21. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. I risparmi derivanti dall’attuazione del comma 17 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 di euro, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 23. L’Unità tecnica finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 sono abrogate. 24. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di “Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato”, e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità. 25. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 24 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.  26. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 24 del presente articolo. 27. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi da 23 a 26, in misura pari a 2.200.000,00 euro sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

















Art. 12 -Disposizioni in materia di entrate


1. Nell’articolo 40 del decreto‐legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato, da ultimo, dall’articolo 21 del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1‐ter sono soppresse le parole: “fino al 31 dicembre 2013”; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: “sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote”. 1. Per la proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse di cui al presente comma sono utilizzate per finanziare misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, apportare le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, ‐ al comma 2, sostituire le parole: “a euro 5.000” con le seguenti: “a euro 2.500”; ‐ al comma 4, sostituire le parole: “da euro 5.000” con le seguenti: “da euro 2.500”; ‐ al comma 4‐bis, sostituire le parole: “di euro 5.000” con le seguenti: “di euro 2.500”; b) all'articolo 9, comma 1, al secondo periodo sostituire le parole “da euro 5.000” con le seguenti: “da euro 2.500”. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche: a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i‐octies) è inserita la seguente: “i‐nonies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”; b) all’articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1‐bis. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i‐nonies).”. 1. Il comma 10 dell’articolo 8‐quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è sostituito dal seguente:. “10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.”; 2. dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: a) “10‐bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest’ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.”; b) “10‐ter . Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”

















Art. 13 -Fondi speciali e tabelle


1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013‐2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013‐2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
















Art. 14 -Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.

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