martedì 4 dicembre 2012

E' uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Ilva. Testo completo

Ieri il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, il cosiddetto decreto Ilva che è poi uscito sulla Gazzetta Ufficiale 282 del 3 dicembre 2012.
Ne pubblico un estratto, il testo completo del decreto è disponibile qui. Sono 5 articoli che hanno lo scopo di far ripartire la produzione e, contestualmente, il risanamento e la messa in sicurezza di tutto l'impianto. Su questo punto il Governo si gioca una carta di credibilità formidabile. L'azienda non ha perso tempo. Come riporta il Fatto
A meno di dodici ore dall’emanazione del decreto i legali dell‘Ilva hanno depositato alla Procura di Taranto una istanza con la quale chiedono l’esecuzione di quanto contenuto nel dl firmato dal presidente della Repubblica ed entrato in vigore ieri, consentendo così all’azienda di rientrare in possesso degli impianti sequestrati. Contestualmente il gruppo ha rinunciato all‘istanza di dissequestro del prodotto finito e semi lavorato, istanza che doveva essere discussa dinanzi al tribunale del Riesame il 6 dicembre prossimo.

Giova anche sentire le parole del Ministro Clini, sempre via Fatto [cit.]
”Mi interessa far ripartire l’azione di risanamento e mi auguro che nessuno si opponga a questo obiettivo che è sempre più urgente” fa sapere il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ida Doha. Interpellato su un’eventuale azione della magistratura sul decreto legge sull’Ilva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sottolinea: “Io sto alla legge ed è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Se qualcuno vuole rispettarla non è questo di cui mi occupo. Mi interessa far ripartire il risanamento” 
La ripartenza della produzione è strettamente e inesorabilmente legata all'operazione di messa in sicurezza. Qui si gioca una fetta importante della credibilità dello Stato.

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012 , n. 207
 [...] 
Art. 1 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale 
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale,individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato.La sanzione e' irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.

Art. 2 
Responsabilita' nella conduzione degli impianti 
1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attivita' di controllo dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.

Art. 3 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie 
1. L'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1. 
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto. 
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Art. 4 
Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlon osservare. Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2012 

NAPOLITANO 
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri 
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 
Passera, Ministro dello sviluppo
economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino

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