causa di estinzione del reato e della pena, che opera sulla base del decorrere di un periodo di tempo, determinato dalla legge, oltre il quale viene meno l'interesse dello stato ad accertare il reato e a infliggere la pena.[1]
La prescrizione del reato avviene prima della sentenza di condanna definitiva. Il limite di tempo durante il quale è possibile perseguire un reato è fissato dalla legge e varia in considerazione della pena del reato. La prescrizione inizia in modo diverso a seconda anche della tipologia di reato: quando si tratta di un reato consumato parte dal giorno in cui avviene la consumazione, in un reato tentato parte quando finisce il tentativo e in un reato continuato parte quando termina la continuità. Vi possono essere periodi di sospensione della prescrizione, come ad esempio nei casi di autorizzazione a procedere, trascorso tale periodo la prescrizione riprende.
La prescrizione della pena avviene invece dopo la sentenza definitiva di condanna. La durata è pari al doppio della pena inflitta (minimo 10 anni, massimo 30 anni). Per esempio, la pena della multa si prescrive in 10 anni, mentre la pena dell'arresto e dell'ammenda in 5 anni. L'ergastolo è escluso.
La legge che regola la prescrizione del reato è la numero 157 del codice penale modificata dalla Legge 251 del 2005 e dal decreto legge 92 del 2008.
Art. 157 (2) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
N.B.: La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato. (1) Articolo così modificato dalla l. 251/2005 (2) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 [2]
Esiste anche una equivalente prescrizione civile, in cui se il soggetto titolare del diritto non esercita tale diritto entro un certo lasso di tempo, questo decade. A differenza della prescrizione penale, la prescrizione civile interviene se chi è titolare di un diritto non lo esercita nei tempi stabiliti. Se lo esercita non si ha luogo a prescrizione.
Da notare che la prescrizione del reato non è un'assoluzione. Infatti, nella sentenza di prescrizione il giudice deve individuare un reato e, al tempo stesso, dichiararlo non più perseguibile per estinzione dei tempi. Da notare inoltre che alla prescrizione si può rinunciare, ma non so se esistono statistiche al riguardo (di persone che hanno rinunciato alla prescrizione per farsi processare). Invece ne esistono nel caso di beneficio di prescrizione del reato.
Questa è una tabella fornita dal Ministero della Giustizia, sui reati andati prescritti nell'anno 2008.
La prescrizione esiste anche negli altri paesi?
Per esempio, nei paesi in cui è in vigore la common law esiste l'istituto della statute of limitations per quanto riguarda la parte penale, e il periods of prescription in sede civile. Anche in questo caso, come nel caso della prescrizione del reato del codice penale italiano, l'ottica del legislatore è anche quella di non tenere impegnata la macchina della giustizia con reati occorsi nel passato e ormai attenuati quanto a valenza di giustizia sociale (con esclusione dell'omicidio) per non distogliere l'attenzione della giustizia dai reati contemporanei.
Un altro motivo fornito a sostegno della tesi della prescrizione è l'aumento della difficoltà di esecuzione di un procedimento penale con il passare del tempo. Prove, testimoni e memoria dei fatti si degradano irreversibilmente con l'andare del tempo, rendendo meno puntuale e precisa l'azione della giustizia.
In Francia esiste un sistema di prescrizione del reato simile al nostro. L'ordinamento francese prevede una triplice ripartizione dei reati: crimini, delitti e contravvenzioni. I crimini si prescrivono in 10 anni (che diventano 20 nel caso in cui le vittime siano minorenni), mentre i crimini contro l'umanità non sono soggetti a prescrizione. I delitti si prescrivono in 3 anni (anche qui c'è l' eccezione se la vittima è minorenne, portando la prescrizione a 10 anni). Le contravvenzioni si prescrivono in 1 anno. Vi è però una differenza sostanziale: in caso di interruzione della prescrizione per i casi previsti dalla legge, a partire dalla data di interruzione si aggiungono altri 10 anni di prescrizione, per ogni tipo di reato.
[1] Enciclopedia del diritto
[2]
[3]
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