domenica 19 maggio 2013

Sospensione IMU di giugno: ecco chi non deve pagare (per ora). Testo del decreto e commento 5S

La sospensione del pagamento della rata IMU di giugno riguarda solo certe categorie di proprietari di prima casa. Nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 17 sono specificate alcune condizioni perchè sussista la sospensione e si trasformi poi in cancellazione definitiva: si deve trovare un accordo, entro il 31 agosto, per una riforma dell'intera imposizione immobiliare, in mancanza della quale la sospensione diventa  una dilazione e la prima rata dell'IMU si paga il 16 settembre.
Le categorie che possono usufruire di questa sospensione sono:

  • proprietari di abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè case signorili, ville e castelli [si veda qui per un riferimento alle categorie catastali],
  • abitazioni della cooperative edilizie e delle case popolari, 
  • abitazioni e terreni agricoli.


Di seguito, prima del testo del decreto, contenente anche il rifinanziamento della cassa integrazione, che sarà presentato a breve in Parlamento e che potrebbe, quindi, subire delle variazioni, un commento dell'on. Carla Ruocco del M5S sulla sospensione IMU e su alcuni aspetti controproducenti che porteranno, per esempio gli esclusi capannoni industriali,  non solo a non usufruire della sospensione ma, forse,  addirittura a dover pagare la compensazione dei comuni privati del gettito prima casa:





ARTICOLO 1 - Disposizioni in materia  di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessi­va riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul pa­trimonio immobiliare, ivi com­presa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servi­zi, volta, in particolare, a riconsi­derare l'articolazione della po­testà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddi­to di impresa dell'imposta mu­nicipale propria relativa agli im­mobili utilizzati per attività pro­duttive, per l'anno 2013 il versa­mento della prima rata dell'im­posta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti­to, con modificazioni, dalla leg­ge 22 dicembre 2011, n. 214, è so­speso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relati­ve pertinenze, esclusi i fabbrica­ti classificati nelle categorie ca­tastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari apparte­nenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente as­segnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o da­gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomina­ti, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, com­mi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti­to con modificazioni dalla leg­ge 22 dicembre 2011, n. 214 e suc­cessive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'an­no 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incre­mentato sino al 30 settembre 2013, di un importo, come risul­tante per ciascun Comune, dall'allegato A al presente de­creto, pari al cinquanta per cen­to:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai Co­muni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni prin­cipali e relative pertinenze;  b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle va­riazioni deliberate dai Comuni per l'anno medesimo, con riferi­mento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a cari­co dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a cia­scun Comune dal ministero dell'Interno, con modalità e ter­mini fissati con decreto del mi­nistero dell'Interno, da adotta­re entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, com­ma 5, del decreto legge 29 no­vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quan­to a 600.000 euro mediante uti­lizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 mi­lioni di euro mediante corri­spondente riduzione dello stan­ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritte, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» del­la missione «Fondi da riparti­re» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e del­ le finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzan­do l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ARTICOLO 2 - Clausola di salvaguardia
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispet­to degli obiettivi programmati­ci primari indicati nel Docu­mento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relati­ve risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di man­cata adozione della riforma en­tro la data del 31 agosto 2013, con­tinua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versa­mento della prima rata dell'im­posta municipale propria degli immobili di cui al medesimo ar­ticolo i è fissato al 16 settembre 2013.
ARTICOLO 3 - Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di pre­sidente del Consiglio dei mini­stri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previ­sto dall'articolo 2, della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indenni­tà spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ovvero con il trattamen­to economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ARTICOLO 4 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdu­rare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assi­curare adeguata tutela del red­dito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme re­stando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e suc­cessive modificazioni e integra­zioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante ripro­grammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi struttura­ li comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitorag­gio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento de­gli ammortizzatori sociali in de­roga di cui all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'ecceziona­lità della situazione di emergen­za occupazionale che richiede il reperimento di risorse al pre­detto fine, anche tramite la ride­stinazione di somme già diver­samente finalizzate dalla legi­slazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo socia­le per l'occupazione e la forma­zione, di cui all'articolo 18, com­ma 1, lettera a), del decreto leg­ge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dal­la legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere cestinata al rifinanziamento lei predetti ammortizzatori so­dali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo peri­odo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 47, in considerazione dei tem­i necessari per il perfezionamento del procedimento con­cessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'Inps per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma a, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cu all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa d cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel Fondo socia­le per l'occupazione e la forma­zione, di cui all'articolo 18, com­ma 1, lettera a), del decreto leg­ge 29 novembre 2008, n. 185, con­vertito, con modificazioni, dal­la legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti in­terventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilan­cio dello Stato ai sensi dell'arti­colo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non rias­segnate alla data di entrata in vi­gore del presente decreto resta­no acquisite all'entrata del bi­lancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2 del­la legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibili­tà di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versa­te all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 mi­lioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'artico 61 della legge 27 di­cembre 2002, n. 289 e successi­ve modifiche e integrazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dal­la data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza perma­nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono­me di Trento e Bolzano e senti­te le parti sociali, sono determi­nati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, crite­ri di concessione degli ammor­tizzatori in deroga alla normati­va vigente, con particolare ri­guardo ai termini di presenta­zione, a pena di decadenza, del­le relative domande, alle causa­li di concessione, ai limiti di du­rata e reiterazione delle presta­zioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del red­dito, alle tipologie di datori di la­voro e lavoratori beneficiari. Al­lo scopo di verificare gli anda­menti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione invia­ti telematicamente dal ministe­ro del Lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni, effettua un monitoraggio anche preven­tivo della spesa, rendendolo di­sponibile al ministero del Lavo­ro e delle politiche sociali e al ministero dell'Economia e del­le finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legisla­zione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguen­te periodo: «Le somme già im­pegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo­dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versa­te, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nel­lo stato di previsione del mini­stero del Lavoro e delle politi­che sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» so­no sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, del­la legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto dispo­sto dall'articolo 2, comma 6 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo­dificazioni, dalla legge 26 feb­braio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.90,96 per l'an­no 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previ­sione del ministero dell'Inter­no.
6. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilan­cio per l'attuazione del presen­te decreto
ARTICOLO 5 - Entrata in vigore
1.       Il presente decreto entra in vi­gore il giorno successivo a quel­lo della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Re­pubblica italiana» e sarà presen­tato alle Camere per la conver­sione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli at­ti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun­que spetti di osservarlo e di far­lo osservare.



credits testo decreto businessvox.it 

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