domenica 19 dicembre 2010

Ancora sulle cariche e sul diritto di riunione

Costituzione Italiana
In merito al post Caricate! ma con amore su fatti avvenuti a Brescia nel novembre scorso, ho provato a spulciare sulla Enciclopedia Garzanti del Diritto, per vedere cosa si prevede alla voce assembramento e/o, più correttamente, libertà di riunione. Ecco cosa dice.



Riunione, libertà di diritto riconosciuto dall'art.17  cost., a tutti i cittadini di riunirsi "pacificamente e senz'armi", in uno stesso luogo, in qualsiasi tempo, per qualsiasi fine.
[...] Il regime giuridico della libertà di riunione varia a seconda del luogo in cui la si intende esercitare, ai sensi dell'art. 17 c. II cost., per le riunioni in luoghi privati (un'abitazione privata, i locali di un'azienda, la sede di un partito) o aperti al pubblico (un cinema, un teatro) [...] non è richiesto nessun preavviso; delle riunioni che si tengono in un luogo pubblico (una strada, una piazza) [...] è invece necessario darne preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. Il preavviso, da non confondersi con una richiesta di autorizzazione, deve essere dato, a norma dell'art. 18 t.u. leggi di pubblica sicurezza, al questore almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della riunione medesima. Al riguardo, la corte costituzionale con sentenza n. 90/1970, modificando il proprio precedente orientamento (sent. n. 54/1961) ha precisato che il preavviso non è condizione di legittimità della riunione, ma semplice onere, penalmente sanzionabile, a carico dei soli promotori; sicchè non è sufficiente la mancanza di preavviso per procedere allo scioglimento della riunione, in assenza di comprovati motivi di sicurezza e incolumità.
Ai sensi dell'art. 17 c. ultimo cost., le riunioni in luogo pubblico possono infatti essere vietate dall'autorità di pubblica sicurezza "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Tale formula, evocante il c.d. concetto di ordine pubblico materiale, significa che le riunioni possono essere vietate (o sciolte - oltre che nel caso in cui siano armate o violente) solo quando vi siano fondate probabilità di turbamento, e solo mediante un provvedimento adeguatamente motivato e riguardante singole riunioni (sent. n. 12/1965 corte cost.).
Ecco due articoli della Costituzione che riguardano il caso di cui parliamo.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Gianluigi Filippelli ne dà un resoconto più dettagliato in un post  (senza parole) in cui parla anche dei fatti di Roma del 14 dicembre.

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