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martedì 18 dicembre 2012

Benigni e la Costituzione: ascolti e incassi della Rai sulla "Più bella del mondo"

Con molto buonismo e tanta retorica Benigni ha omaggiato la Costituzione Italiana. Tutti buoni, tutti bravi, a cominciare dai padri costituenti, che poi altri non erano che politici del tempo che avrebbero continuato la loro carriera, in maniera molto meno esaltante, per finire con i Patti Lateranensi tra Mussolini e il Vaticano. Tutto giusto e, per certi versi, ce lo si poteva aspettare, troppo pieno di plot ideali la trasmissione: Rai1, la rete governativa per eccellenza, la data pre-natalizia, la Costituzione stessa, entità sulla quale, più o meno, tutti  sono d'accordo.

Comunque, nonostante l'inversione ad U dell'ultimo Benigni -rispetto al primo- alcune cose le puoi dire anche se sei così diplomatico, come nota Dondoni sulla Stampa: "Fatto sta che dichiarare con tono forte e chiaro: “La Chiesa non dovrebbe mai orientare le scelte politiche di uno Stato”, ha creato una linea Maginot fra la “mission” politico-culturale della prima rete di Stato e ciò che è andato in onda."
Al di là dei giudizi sul comico toscano, resta una questione di fondo molto più materiale ma estremamente importante, visti i tempi: quanto è costata la trasmissione e quanto ha incassato la Rai?

lunedì 17 dicembre 2012

"La più bella del mondo": Benigni e la Costituzione. Diretta streaming su Rai1

Far sorridere e far riflettere insieme, è questa la vera forza di un bravo comico, del resto insufficientemente racchiuso dal termine comico, quando riesce a farlo. Questi due mondi, solo apparentemente distanti, spesso si uniscono negli spettacoli o nella letteratura di alto livello. A volte l'unione riesce anche a Roberto Benigni, già declamatore della Divina Commedia e ora, novello lettore della Costituzione Italiana definita, con enfasi, "La più bella del Mondo".
Due ore di riflessioni e risate, con tema la Costituzione e la politica: si inizia con un po' di eventi degli ultimi giorni, l'attualità politica, e poi si passa a quell'oggetto senza tempo che è la nostra Costituzione.
I dodici principi fondamentali, dal 1° al 12°, sono quelli che affronterà Benigni durante il suo monologo.
Per chi volesse seguire la diretta streaming della trasmissione che va in onda su Rai1 alle 21:10, è disponibile la solita pagina delle dirette Rai:


clicca per la diretta su Rai1

lunedì 30 gennaio 2012

Quanta influenza ha una Costituzione sulla qualità politica?

imagecredit quirinale.it
C'è una discussione, spesso accesa, tra chi difende la Costituzione e chi, con gli atti o il pensiero, l'attacca o la vorrebbe modificare. L'occasione della morte di Scalfaro è buona ancora una volta, per alcuni,  per tessere gli elogi della Costituzione e di chi l'ha sempre difesa e applicata. Ora, applicarla è un dovere e va bene, ma difenderla come qualcosa di intoccabile è giusto o sbagliato? In fondo, se ci pensiamo bene, è con questa stessa Costituzione che si è avuta la conventio ad excludendum della sinistra dal governo fino agli anni '90, esclusione che ha portato forse, in certe regioni d'Italia, a contatti tra politica e criminalità organizzata; è in presenza di questa stessa Carta che si sono costruite le carriere degli uomini politici più lunghe a livello internazionale e si è visto l'intrecciarsi di politica ed affari, culminati poi nella stagione di Tangentopoli. Insomma, se pure la Costituzione è una raccolta di leggi che, specie nella prima parte, ha caratteristiche di universalità e che raccoglie elogi a livello internazionale, non è stata in grado di impedire tutto quello che viene comunemente riferito con l'espressione Prima Repubblica.
Perchè con questa espressione ci si riferisce a qualcosa di non molto positivo. Anche se è sbagliato giudicare in maniera negativa tutto il periodo chiamato Prima Repubblica pure, sia nell'intento terminologico sia nella vulgata, il termine Seconda Repubblica che lo sostituisce, doveva rappresentare qualcosa di completamente diverso.

lunedì 26 settembre 2011

DDL intercettazioni e internet: torna la legge bavaglio per siti e blog

Torna prepotente lo spauracchio per la rete, insieme al famoso Disegno di legge dal titolo
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche

meglio conosciuto come ddl intercettazioni. Insieme a tutta una serie di nuove norme sulle intercettazioni vi è anche una profonda revisione della libertà di espressione, compresa quella di chi scrive sulla rete, sia che scriva su una testata giornalistica sia che scriva su un blog. 
La portata di queste normative è devastante: a semplice richiesta scritta, senza poter verificare la fondatezza della richiesta e senza potersi opporre in alcun modo, una qualsiasi persona può far rimuovere qualsiasi contenuto da un sito o da un blog, pena sanzioni fino a 12 mila euro [fonte Repubblica]. Si comprende perfettamente come questa norma sia palesemente destabilizzante per la libertà e la sopravvivenza stessa della rete. Ecco la parte del ddl che riguarda i siti e i blog

29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
E per giunta bisogna rettificare senza nemmeno commentare!
Alcuni commenti di esperti  presi dalla rete:
Frattanto, peró, c'è un rischio sul quale occorre tenere gli occhi aperti e  richiamare l'attenzione dei pochi politici che, sin qui, hanno mostrato un minimo di interesse per le cose del web: il testo del ddl intercettazioni attualmente in Parlamento contiene, ancora, la  famigerata norma "ammazza blog" che impone ai gestori di tutti i "siti informatici" l'obbligo di procedere alla rettifica di ogni contenuto pubblicato dietro semplice richiesta - poco importa se fondata o infondata - del soggetto che se ne ritiene leso.
Imporre un obbligo di rettifica a tutti i produttori “non professionali” di informazione, significa fornire ai nemici della libertà di informazione, una straordinaria arma di pressione - se non di minaccia - per mettere a tacere le poche voci fuori dal coro, quelle non raggiungibili, neppure nel nostro Paese, attraverso una telefonata all’editore e/o al principale investitore pubblicitario.
E non è soltanto una formidabile arma di minaccia, come dice Scorza, ma è pure concettualmente illiberale: come è possibile rimuovere un qualsiasi contenuto su internet a semplice richiesta di qualcuno senza poter verificare se questa pretesa di rimozione è fondata? Questo significa letteralmente paralizzare la rete.
Inutile ripetere che le conseguenze dell'entrata in vigore della norma sarebbero gravissime: ogni contenuto, informazione o opinione non gradita ai potenti dell'economia o della politica sarebbe destinata a vita breve sul web e ad essere rimossa - lecita o illecita che ne sia la sua pubblicazione - a seguito dell'invio di una semplice mail contenente una richiesta di rettifica.
Anche Repubblica individua l'enorme rischio che l'approvazione di questa norma comporterebbe per la libertà di espressione in rete
il disegno di legge attualmente allo studio contiene ancora la norma 1 cosiddetta "Ammazza blog", una disposizione per cui, letteralmente, ogni gestore di "sito informatico" ha l'obbligo di rettificare ogni contenuto pubblicato sulla base di una semplice richiesta di soggetti che si ritengano lesi dal contenuto in questione. Non c'è possibilità di replica, chi non rettifica paga fino a 12mila euro di multa. Una misura che metterebbe in ginocchio la libertà di espressione sulla Rete, e anche le finanze di chi rifiutasse di rettificare, senza possibilità di opposizione, ciò ha ritenuto di pubblicare. Senza contare l'accostamento di blog individuali a testate registrate, in un calderone di differenze sostanziali tra contenuti personali, opinioni ed editoria vera e propria.

L'unica possibilità prima della raccolta delle firme per un referendum abrogativo è che la Corte Costituzionale ravvisi una potenziale minaccia alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione con l'articolo 21, giudicando la norma incostituzionale





« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »

(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21) fonte Wikipedia
         

E' un attacco serio, una minaccia reale alla libertà di espressione. E' partito l'affondo decisivo: dopo aver disatteso  tutte le promesse, dopo aver portato l'Italia vicino al baratro della retrocessione economica, dopo aver raccolto le critiche di tutte le forze sociali e produttive, questa maggioranza, non contenta, tenta il colpo di coda: sopprimere la libertà di stampa per eliminare la voce libera che informa l'opinione pubblica,  saltare l'ultimo ostacolo  che si frapponeva e poter agire indisturbati. A quando un'informazione di Stato?

mercoledì 6 aprile 2011

Proposta di abolizione del reato di apologia del fascismo di alcuni senatori PdL

E' di ieri la notizia [3] che il 29 marzo alcuni senatori del PdL hanno presentato
"Un disegno di legge costituzionale che abolisce la XII norma transitoria e finale della Costituzione, quella che vieta "sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto partito fascista".
Il ddl è consultabile qui (anche se è piuttosto laconico). I firmatari sono 
"il senatore del Pdl Cristano De Eccher (Pdl), cofirmatari i senatori del Pdl Fabrizio Di Stefano, Francesco Bevilacqua, Giorgio Bornacin, Achille Totaro e il senatore Fli Egidio Digilio, che dopo un colloquio con il vicepresidente del suo gruppo Italo Bocchino ha deciso di ritirare la firma".
Il loro intento, così come raccolto dai giornali, sarebbe quello di abolire i reati di opinione
"Nessuna battaglia ideologica" ma invece la volontà di rendere coerente l'ordinamento che ha abolito i reati di opinione, ponendo fine a una norma costituzionale che il legislatore costituente stesso ha previsto come 'divieto temporaneo'. "Nessuno di noi - scrivono - ha mai pensato di avviare una battaglia di tipo ideologico fuori dal tempo e dalla storia. Il nostro ddl, infatti, si prefigge di intervenire su una norma transitoria che per sua stessa natura era quindi destinata, secondo la volontà dei padri costituenti, a valere per un tempo limitato. L'intendimento è semplicemente quello di intervenire su reati di opinione, tra l'altro non più attuali, in conformità a quanto già proposto da tanti parlamentari liberali e antifascisti in tempi nei quali le passioni ideologiche erano assai più vive di oggi".
La XII norma transitoria della Costituzione recita esattamente
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Le norme di attuazione di tale  disposizione transitoria sono racchiuse nella legge  n. 645 del 20 giugno 1952.Il testo della legge è disponibile qui. Già a suo tempo fu sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che difende la libertà di espressione. La Consulta, chiamata a dirimere la questione, stabilì che [1]
"Come risulta dal contesto stesso della legge 1952... l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione".
 Estendendone la portata.
Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'art. 5 legge citata é costituzionalmente legittima. Questo principio é fondato sulla stessa ratio legis, che é quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952".
Insomma, è una vicenda ancora attuale e presente, seppure si suppone svuotata di riferimenti ideologici, quella dell'abolizione del reato di apologia del fascismo. Le reazioni dei politici dell'opposizione sono state di sdegno, comprese alcune di sorpresa anche dal fronte della maggioranza. Ma è ancora necessario contemplare  il reato di apologia del fascismo?
Non so rispondere compiutamente. E' fin troppo facile dire: il fascismo rappresenta un male da ogni punto di vista, perchè segnato dalla macchia della dittatura, delle leggi razziali e così via. Pure, i padri costituenti non previdero una norma definitiva ma una transitoria, forse consapevoli che solo gli accadimenti storici recenti permettevano la deroga alla libertà d'espressione.
Si è notato, ancora ai giorni nostri, che vi è una classe di argomenti sui quali certa gente non ha facilità di accettazione. Recenti i fatti di massacri di occidentali e civili in risposta all'aver bruciato il corano [2]. Oppure i recenti avvenimenti in medioriente, o quelli nostrani su questioni politiche. Le convinzioni sono difficili da scardinare. Inoltre, più sono presenti e profonde nell'animo delle persone più danno luogo a comportamenti attivi, sembrando il contravvenire a queste convinzioni una somma ingiustizia.
Sul tema di cosa sia la percezione della giustizia avevo provato a dire qualche parola (Un'idea di giustizia). Queste parole  riguardano la possibilità e l'impossibilita di fare qualcosa da parte di qualcuno. Allora perchè chi vuole impedire agli altri di fare qualcosa, come per esempio elogiare il fascismo, si trova nella condizione di provare lui e non colui che impedisce, l'ingiustizia?

Sommariamente: non riuscire ad impedire la ricostituzione del disciolto partito e pensiero fascisti è vissuto come una impossibilità, che genera il senso di ingiustizia. Questo si deve al fatto che tutto quello che il regime fascista ha impedito a suo tempo non è ancora stato bilanciato. La presenza di un impedimento alla ricostituzione del partito e del pensiero fascisti è dunque un atto che bilancia uno strapotere passato vissuto come non ancora pareggiato. Anzi, l'ideologia fascista è vissuta come un generatore continuo di impossibilità potenziali, alle quali ci si oppone soltanto impedendogli di esistere. La cosa implica chiaramente il collegamento tra pensiero e azione, cioè la possibilità che il mancato impedimento all'esternazione del pensiero liberi l'azione.
Ma è una relazione giusta, questa tra pensiero e azione? Noi pensiamo prima di agire o pensiamo invece di agire? Ma ancora è presto per rispondere.




[1] Sentenza Corte di Cassazione

[2]Corano: nuovi scontri a Kandahar
[3] Il Pdl contro il reato di apologia del fascismo

domenica 19 dicembre 2010

Ancora sulle cariche e sul diritto di riunione

Costituzione Italiana
In merito al post Caricate! ma con amore su fatti avvenuti a Brescia nel novembre scorso, ho provato a spulciare sulla Enciclopedia Garzanti del Diritto, per vedere cosa si prevede alla voce assembramento e/o, più correttamente, libertà di riunione. Ecco cosa dice.



Riunione, libertà di diritto riconosciuto dall'art.17  cost., a tutti i cittadini di riunirsi "pacificamente e senz'armi", in uno stesso luogo, in qualsiasi tempo, per qualsiasi fine.
[...] Il regime giuridico della libertà di riunione varia a seconda del luogo in cui la si intende esercitare, ai sensi dell'art. 17 c. II cost., per le riunioni in luoghi privati (un'abitazione privata, i locali di un'azienda, la sede di un partito) o aperti al pubblico (un cinema, un teatro) [...] non è richiesto nessun preavviso; delle riunioni che si tengono in un luogo pubblico (una strada, una piazza) [...] è invece necessario darne preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. Il preavviso, da non confondersi con una richiesta di autorizzazione, deve essere dato, a norma dell'art. 18 t.u. leggi di pubblica sicurezza, al questore almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della riunione medesima. Al riguardo, la corte costituzionale con sentenza n. 90/1970, modificando il proprio precedente orientamento (sent. n. 54/1961) ha precisato che il preavviso non è condizione di legittimità della riunione, ma semplice onere, penalmente sanzionabile, a carico dei soli promotori; sicchè non è sufficiente la mancanza di preavviso per procedere allo scioglimento della riunione, in assenza di comprovati motivi di sicurezza e incolumità.
Ai sensi dell'art. 17 c. ultimo cost., le riunioni in luogo pubblico possono infatti essere vietate dall'autorità di pubblica sicurezza "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Tale formula, evocante il c.d. concetto di ordine pubblico materiale, significa che le riunioni possono essere vietate (o sciolte - oltre che nel caso in cui siano armate o violente) solo quando vi siano fondate probabilità di turbamento, e solo mediante un provvedimento adeguatamente motivato e riguardante singole riunioni (sent. n. 12/1965 corte cost.).
Ecco due articoli della Costituzione che riguardano il caso di cui parliamo.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Gianluigi Filippelli ne dà un resoconto più dettagliato in un post  (senza parole) in cui parla anche dei fatti di Roma del 14 dicembre.

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