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sabato 1 ottobre 2011

Stupri e gonne troppo corte: i consigli della polizia di New York

"Ondata di stupri nel quartiere Park Slope a New York." Così titola il Corriere. Ma la notizia è un'altra: la polizia, per far fronte all'ondata consiglierebbe
«Non indossate gonne troppo corte se volete evitare di essere stuprate»
Anche se poi gli ufficiali di polizia smentiscono che sia stato diramato questo consiglio tra le pattuglie, mentre alcune ragazze affermano di essere state rimproverate da agenti perchè indossavano abiti troppo succinti, la questione non è questa. Le reazioni, soprattutto delle donne, sono state immediate e molto critiche nei confronti di questo atteggiamento della polizia per far fronte alle violenze. E' un consiglio sessista, discriminatorio e maschilista?

Consigli o discriminazioni? A parte che si può mandare a quel paese con maniere da gentleman e salvare la vita in modo rude, cioè vi è un'ampia escursione nei comportamenti delle persone, e questo mi fa dire che il modo di trattare le persone spesso è indipendente dal contenuto del messaggio. In pratica, lo stesso invito a non indossare gonne troppo corte, qualcuno lo può trasmettere con buona grazia e rispetto e qualcun altro lo può trasmettere con mala grazia e mancanza di rispetto.
Fatta questa premessa vi offro questi esempi.
Se invece di un'ondata di stupri si fosse trattato di un'ondata di furti di autoradio (quando andavano di moda) e la polizia, come consiglio generale e non certo per far fronte alla minaccia, avesse suggerito di rimuoverle dalla propria vettura quando si scendeva dall'auto, cosa avremmo pensato, che limitavano la nostra libertà o che ci davano un buon consiglio? E ancora.
Se dopo un'ondata di furti d'appartamento in abitazioni i cui abitanti erano abituati a lasciare le finestre aperte di notte, la polizia raccomandasse di chiuderle, cosa dovremmo pensare, che è discriminatorio per chi dorme con le finestre aperte?
Se  mi trovassi ad un posto di blocco con la mia decapottabile, e un agente di pattuglia mi consigliasse di alzare la capotte perchè sta cominciando a piovere, cosa dovrei pensare, che è invidioso della mia macchina o che mi sta aiutando?
Se nell'avvicinarmi a una strada molto trafficata un poliziotto mi esortasse a prendere per mano mio figlio come la dovrei prendere, come una limitazione alla mobilità del mio pargolo o come un utile suggerimento?

L'abito fa il monaco. Allora, per tornare al discorso iniziale, e fatta ancora un'altra premessa (l'ultima) che si può riassumere nello stravolgimento della locuzione di uso comune che  l'abito non fa il monaco  perchè invece l'abito fa il monaco (e aggiungo purtroppo), se vestirmi da straccione o in modo signorile influenza l'atteggiamento di chi mi sta di fronte, perchè non dovrebbe influire anche un vestimento dal castigato al succinto? E se un vestito succinto influenza  il comportamento di un maniaco o di qualche gruppo di balordi,  il consiglio di allungarlo (il vestito) o di indossare pantaloni lunghi, perchè lo dobbiamo intendere solo con una connotazione sessista e non come un utile consiglio, del genere di quelli elencati sopra?
Perchè della possibile doppia implicazione, quella sessista e quella del suggerimento, si deve scegliere subito (e solo) la prima?
Con questo non voglio dire che sia del tutto assente la connotazione sessista in suggerimenti di questo genere, o nelle considerazioni da balordo del tipo se le vanno a cercare, perchè sarebbe falso. Probabilmente una traccia di discriminazione di genere vi è sempre.Quello che mi preme sottolineare è la pretesa, forse assurda, di continuare a lasciare l'autoradio in macchina, le finestre della camera aperte, non chiudere la capotte e di rifiutarsi di prendere per mano nostro figlio solo perchè intendiamo i suggerimenti della polizia come discriminatori e liberticidi.
Perchè è più forte l'esigenza di indossare una minigonna o degli shorts stringatissimi (e qui le indossatrici di questi abiti dovrebbero spiegare anche perchè vogliono indossarli, ma solo come curiosità) di quella di evitare una possibile violenza?  E perchè l'invito a una diversa vestizione deve essere interpretato solo in forma sessista, quasi come se la parificazione dei diritti e delle opportunità della donna passasse  solo dalle minigonne e dagli shorts?
Detto questo, affermo categoricamente che ognuno può andare vestito come crede, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e che un invito ad indossare abiti lunghi ha senso soltanto come consiglio generico per evitare possibili pericoli e non certo come giudizio  morale. In più, nonostante molta gente faccia il contrario, è sbagliato giudicare solo dall'abito.  Dall'altro lato, trovo però riduttivo che per sentirsi pienamente libere le donne debbano per forza indossare minigonne e che qualunque invito a non indossarle sia sempre interpretato come una forma di discriminazione sessista.

venerdì 22 luglio 2011

Legislazione in tema di antisemitismo: la situazione italiana ed europea

Un articolo di oggi su Repubblica ("Fuori la feccia ebraica da atenei e procure") mi spinge a verificare lo stato della legislazione sull'antisemistismo in Italia e, più in generale , nel mondo.
La guida in questo percorso è il sito Osservatorio antisemitismo, un osservatorio sul pregiudizio antiebraico contemporaneo.
La Legge del 24 febbraio 2006, n.85, chiamata Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, apporta alcune modifiche a leggi precedenti, tra le quali anche la legge 13 ottobre 1975, n. 654 che, all'articolo 3 recitava


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni(grassetto mio): a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale; b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.
Tale comma è sostituito dal seguente
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di DISCRIMINAZIONE per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
In realtà, in seguito a identica preoccupazione emersa quasi 20 anni fa, l'allora Ministro della Giustizia Martelli prometteva presto una legge sull'antisemitismo: Italia, l'antisemitismo  sarà reato.
Tale decreto legge effettivamente usciva, il n. 122 del 26 aprile 1993 e anche questo, prima di quello del 2006, correggeva la legge del 1975
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Articolo 1
Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni che, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. (soppresso dalla legge di conversione).
3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”.
Noto una progressiva riduzione degli anni di reclusione: infatti la legge del 1975 prevedeva da uno a quattro anni, la modifica del 1993 la riduce sino a tre anni e, infine, quella del 2006 stabilisce il massimo della pena in un anno e sei mesi.

Uno degli ultimi atti  (in realtà è solo una risoluzione), riguardante l'antisemitismo, soprattutto sulla rete, si deve alla parlamentare Fiamma Nirenstein che, in un documento sull'antisemitismo su internet del dicembre  2010 segnala
Dichiarazione dell'On. Fiamma Nirenstein (Pdl), Vicepresidente della Commissione Esteri e Presidente del Comitato di Indagine Conoscitiva sull'Antisemitismo
"Questa mattina la Commissione Esteri ha approvato all'unanimità una risoluzione che intende contrastare la diffusione sul web dell'antisemitismo, oggi in verticale ascesa, e della xenofobia in generale.
La risoluzione infatti impegna il Governo a siglare il Protocollo Addizionale alla Convenzione di Budapest sulla cybercriminalità, che riguarda i reati di tipo razzista e xenofobo commessi attraverso sistemi informatici. Il Protocollo consente il coordinamento internazionale degli investigatori nelle indagini su tali crimini, facilitando l'applicazione della Legge Mancino sul contrasto della discriminazione razziale, etnica e religiosa. Questa legge trova difficoltà di applicazione quando le indagini vengono bloccate dai vincoli di territorialità, ovvero quando i siti che propagandano reati d'odio - e succede spesso - sono allocati su server stranieri. Con l'adozione di questo Protocollo sarà possibile scavalcare i limiti dei nostri confini.
Sono molto soddisfatta di questo risultato, che è indice di un'unità di intenti nel combattere il preoccupante dilagare dell'antisemitismo on line, fenomeno a cui la Commissione di Indagine Conoscitiva sull'Antisemitismo ha dedicato due sedute. L'Osservatorio sull'Antisemitismo del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) ci fa notare, con il suo nuovo rapporto uscito in questi giorni, che dal 2007 al 2010 i siti italiani "con significativi contenuti antiebraici" sono quasi raddoppiati rispetto al quadriennio precedente. Se, secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2008 sono state registrate 800 pagine con contenuti antiebraici (siti, social network e gruppi di discussione), nel 2009 erano 1200 e nel 2010 sono ancora aumentati.
Il risultato di oggi è il prodotto del lavoro serio e accurato condotto durante tutto il 2010 dal Comitato di Indagine Conoscitiva sull'Antisemitismo che presiedo e a cui partecipano sia la Commissione Esteri che Affari Costituzionali. Oggi il Governo in Commisione ha confermato la sua volontà di siglare il Protocollo per passare quanto prima alla ratifica parlamentare".
http://jppi.org.il/articles/
Nei paesi europei la lotta alla discriminazione antisemitica è regolata da leggi spesso non troppo severe. Per esempio

Olanda - Il primo articolo della Costituzione olandese contiene sia il principio di uguaglianza che la messa al bando della DISCRIMINAZIONE. Esso afferma che tutti gli individui che vivono nei Paesi Bassi devono essere trattati in modo uguale in circostanze equivalenti. La discriminazione, compresa quella razziale, non è permessa.
Lussemburgo -  La legge 1997 sulla DISCRIMINAZIONE stabilisce che chi commette atti discriminatori incorre in sanzioni penali. In occasione dell'Anno Europeo Contro il Razzismo, il Parlamento ha adottato vari emendamenti al Codice Penale, introducendo un'ampia legislazione antidiscriminatoria. La lunga lista di categorie all'articolo 454 del Codice Penale si riferisce tra l'altro alla discriminazione su base razziale, etnica o religiosa.
Svizzera - La sottosezione 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del 27 giugno del 2001 afferma che deve essere garantita assistenza ai progetti educativi che accrescono la consapevolezza dei cittadini nella lotta contro l'antisemitismo e il razzismo:
"Il presente decreto stabilisce l'erogazione di sussidi da parte della Confederazione allo scopo di sostenere progetti che abbiano l'obiettivo di accrescere la consapevolezza della pubblica opinione per quanto concerne i diritti umani e per impedire l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia."
Svezia -  Chiunque minacci, calunni o insulti pubblicamente un gruppo di persone di determinate origini o credenze rischia la reclusione per un massimo di due anni e/o sanzioni pecuniarie. Nel 1970 l'area di applicazione legale della legge suddetta è stata ampliata allo scopo di allineare la legislazione svedese alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla DISCRIMINAZIONE razziale. La legge non tutela gli individui ma solo gruppi di persone definiti in quanto collettività. Pertanto la persona colpita non può sporgere denuncia in base a questa legge. Nel gennaio 2003 la legge è stata parzialmente modificata: tra l'altro ora è possibile definire l'incitamento contro un gruppo nazionale o etnico come un reato grave con una scala di sanzioni che va da 6 mesi a 4 anni di reclusione a seconda del "contenuto minaccioso o degradante" e dell'ampiezza della diffusione.
 Danimarca - Sezione 266b del Codice Penale:
"(1) Chiunque, pubblicamente o con l'intento di diffusione ad un ampio numero di persone, faccia dichiarazioni o trasmetta altre informazioni che minaccino, insultino o squalifichino un gruppo di persone in riferimento alla loro razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o orientamento sessuale, sarà passibile di una sanzione o di reclusione per un periodo non superiore ai due anni.
(2) Nel comminare la pena, la natura propagandistica della dichiarazione è da considerarsi circostanza aggravante."
Germania - La Costituzione tedesca stabilisce all'Art.3 Par.3 della legge fondamentale ('Grundgesetz') che è illegale la DISCRIMINAZIONE su base sessuale, di provenienza, razziale, linguistica, di origine, opinione, religiosa e politica.
Il Codice Civile sarà emendato secondo quanto stabilito dal decreto contro la discriminazione, che attua le Direttive Europee su razza ed uguaglianza. Ad esempio, secondo quanto proposto per il paragrafo 319a, nessuno deve essere discriminato o molestato in base alla "razza", all'origine etnica, al sesso, alla religione o alle credenze, alla disabilità o all'identità sessuale.
Il Codice Penale comprende la regolamentazione dei procedimenti legali per offese portate attraverso "comunicazione e propaganda". Tra questi reati figurano, ad esempio, "l'utilizzo di simboli di organizzazioni anticostituzionali (come la svastica ed altri simboli nazisti)" (paragrafo 86 del Codice Penale) o la "glorificazione della violenza" (paragrafo 131 del Codice Penale). Secondo il paragrafo 130 del Codice Penale chiunque  inciti all'odio o alla violenza contro parti della popolazione o "contro un gruppo nazionale, razziale, religioso o definito da costumi e tradizioni nazionali" o insulti, denigri o calunni questi gruppi, attaccando in tal modo la dignità degli esseri umani, può essere condannato ad un periodo di reclusione che va da tre mesi fino a cinque anni. 
La rassegna completa, che comprende anche i paesi extraeuropei (purtroppo però solo per quanto riguarda le notizie ma non le leggi) è disponibile sul sito dell 'Osservatorio, qui. Il tema è ovviamente delicato e, purtroppo sempre attuale. Per avere un'idea del fenomeno, questi sono, solamente per il mese di luglio, gli ultimi episodi avvenuti
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