martedì 25 gennaio 2011

Ahi: tempi grami per i magistrati. La leggina dormiente sulle intercettazioni si è svegliata

Introduzione dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni

Questo è il titolo di una proposta di legge presentata dalla maggioranza il 28 ottobre 2010, due giorni dopo la notizia della telefonata di Berlusconi in Questura per Ruby (qui) e giacente nelle mani del Presidente, che la sta valutando.
All'articolo 1, comma 1 dice
"Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita."
Di quale indennizzo si parla? Art. 1, comma 5
"L'entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 100.000. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa."


Viene introdotto il tema del risarcimento monetario. Si, ma chi lo paga? Art. 4
Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutano, in ogni caso, la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversioni, definendo l'istruttoria pre-disciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare.
In soldoni, art. 5

 [...] la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti che promuove, in ogni caso, il giudizio di responsabilità contabile nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione.
 In pratica, se capisco bene, la Corte dei Conti emette un giudizio di responsabilità contabile (su richiesta delle parti) nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, potendo comminare una condanna  fino a 100 mila euro. Con questa bella mannaia sul collo bisognerà stare bene attenti a chi si intercetta. Vi è anche l'aspetto retroattivo della legge, fino a 5 anni, come da art. 2

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni ai sensi dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 315-bis; in tale caso il termine di due anni di cui al comma 4 del citato articolo 315-bis è elevato a cinque anni."

Il testo completo è qui, per chi volesse leggerlo. Notevolmente interessante. 

3 commenti:

  1. weeeeeeeeeeeeeeee ciao pascucci non entro nella questione tecnica, ma dico un òlimite devono pur averlo anche i magistrati non credi?

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  2. dice che è la legge, il limite. So che anche questa sarebbe una legge: però sarebbe veramente bello se ognuno di noi potesse modificare a proprio piacimento le leggi che non gli piacciono.

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