Sono uscite le motivazioni della sentenza che nell'ottobre scorso ha condannato i membri della Commissione Grandi Rischi per i fatti relativi al terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009.
Come riporta il Fatto, che pubblica anche le 940 pagine della sentenza, i componenti della Commissione condannati sono:
Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, presidente dell’Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all’Università di Genova e Mauro Dolce direttore dell’ufficio rischio sismico di Protezione civile. [Il Fatto Quotidiano cit.]
Oltre la condanna penale vi è anche quella civile, per il risarcimento dei danni. Tra i passaggi della lunga motivazione eccone alcuni che chiariscono il ragionamento che ha portato alla condanna: ai membri della Commissione Grandi Rischi non possono essere associate diligenza, prudenza e perizia normali, ma da esperti.
Il parametro della diligenza, della prudenza e della perizia in base al quale commisurare la condotta nel caso di specie, dunque, non è (non può essere) genericamente ed ipoteticamente quello dell’homo ejusdem professionis et condicionis, ma è, più specificamente, quello tipico dell’agente in grado di svolgere il compito affidato nel modo migliore possibile e che coincide, proprio per la particolarità del caso qui in trattazione, con le figure degli imputati.
Per questo motivo, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, in quanto esperti viene richiesto loro
“di non limitare l’esame agli elementi che appaiono certi alla loro percezione, ma devono anche ipotizzare l’esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili, ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione adeguata alle loro qualità” ovvero con una condotta di previsione degli sviluppi causali parametrata in base alle loro (non comuni) capacità, alle loro (non comuni) competenze e alle loro (non comuni) conoscenze.
In capo a queste loro non comuni capacità, competenze e conoscenze, i membri della Commissione sarebbero stati colpevoli di "omessa o inadeguata valutazione del rischio" e "informazione scadente"
nell’ambito della colpa, il giudizio di prevedibilità/evitabilità dell’evento qualifica l’atteggiamento psicologico del reo che, nel caso in questione, si è concretizzato, nell’omessa o inadeguata valutazione del rischio e in una informazione scadente e incompleta;Il giudice chiarisce che non è la scienza a essere messa sotto accusa:
La valutazione della condotta posta in essere dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09 non deve, infatti, essere svolta attraverso il ricorso a regole scientifiche o attraverso la verifica della fondatezza di argomenti di carattere scientifico e del grado di condivisione che tali argomenti riscuotono nell’ambito della comunità scientifica.
[...] La “base di accusa”, in altri termini, non consiste nella mancata previsione di un evento naturalistico (il terremoto) che non si può prevedere in senso deterministico o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme: non si tratta di “processo alla scienza” ma di processo a sette funzionari pubblici, dotati di particolari competenze e conoscenze scientifiche, chiamati per tali ragioni a comporre una commissione statale, che, nel corso della riunione del 31.3.09, effettuavano una valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge.
[...] L’oggetto della verifica dibattimentale, in simmetria al capo di imputazione, è stato quello di accertare, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, l’adeguatezza e la correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di verificare, poi, se la violazione ai doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate nell’imputazione.Di seguito, le motivazioni della sentenza.
Sentenza grandi rischi from ilfattoquotidiano
image credit www.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-4027a106-52a1-43e9-9691-05f815c3b9cb.html
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