giovedì 20 giugno 2013

Legittimo impedimento: la Consulta dà ragione al Tribunale di Milano.

Non sono i giudici che decidono quando ci deve essere un Consiglio dei Ministri e quando no, come vuol far passare certa parte politica ma, più semplicemente, la constatazione che, se fissi tu la data per l'udienza, dopo tanti rinvii, poi non puoi dire che in quel giorno hai altro da fare. Questa la spiegazione per la sentenza di ieri della Consulta, che dà ragione al Tribunale di Milano contro la richiesta di legittimo impedimento avanzata dai legali di Silvio Berlusconi, all'epoca Presidente del Consiglio. Infatti la Consulta ribadisce che il giudice "non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo" ma che comunque la decisione di giudicare o no sul legittimo impedimento per quell'udienza del 1° marzo 2010 spettava all'autorità giudiziaria in quanto "da lui stesso [Berlusconi] convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la sua partecipazione all’udienza".
Se non ci si presenta nella stessa data che si era fissata senza fornire spiegazioni, come invece era stato fatto per gli altri rinvii, su necessaria concomitanza e non rinviabilità, allora è lecito per il giudice stabilire che non vi è legittimo impedimento.
Di seguito il comunicato stampa della Corte Costituzionale.


Conflitto Presidente del Consiglio dei Ministri/Tribunale di Milano

La Corte costituzionale, in relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
vertente fra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale ordinario penale di Milano, ha
deciso che, in base al principio di leale collaborazione – e fermo rimanendo che il giudice, nel
rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo –, spettava all’autorità giudiziaria stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza penale del 1° marzo 2010 l’impegno dell’imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la sua partecipazione all’udienza.

A questa decisione la Corte è giunta osservando che, dopo che per più volte il Tribunale aveva
rideterminato il calendario delle udienze a sèguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall’imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), né circa la necessaria concomitanza e la “non rinviabilità” dell’impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo calendario.




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