venerdì 20 dicembre 2013

Le lobby riescono ad evitare sacrifici a politici e dirigenti pubblici grazie al PD

Prima e dopo la cura lobby. Prima, un'iniziativa lodevole, un emendamento alla legge di stabilità con primo firmatario  Speranza, capogruppo del PD alla Camera, vorrebbe fissare nel limite massimo di 150 mila euro il cumulo tra pensioni/vitalizi/stipendi dei dirigenti pubblici o dei politici, cosa ovviamente giusta in questo periodo di gravissima crisi economica (ma, in generale, giusta sempre). Se non fosse che i diretti interessati non sono affatto d'accordo  e cominciano subito a fare pressioni con il signore del filmato, che riesce a raggiungere il suo scopo: l'emendamento è completamente stravolto. Nel passaggio dal non possono erogare al non sono cumulabili salta il limite di 150 mila euro e dirigenti pubblici e politici possono stare tranquilli, a loro non verrà chiesto nessun sacrificio.
La cosa sarebbe sembrata odiosa qualunque forza politica l'avesse realizzata, ma il fatto che responsabile di questo voltafaccia sia il PD la rende ancora più disgustosa (non c'è bisogno di spiegare perchè, se il PD ha ancora qualche barlume di sinistra). Dopo la questione delle penalizzazioni alle amministrazioni locali colpevoli di predisporre normative restrittive nei confronti dell'apertura di nuove sale slot, e dopo la questione della falsa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (due citazioni tra le tante), un'ennesima magra figura del  centrosinistra al governo di questo paese.
E' grazie al M5S, al solito, che si viene a conoscenza di questi retroscena. Nel blog di Grillo si spiega quello che è avvenuto e chi è il lobbista.
Di seguito, due istantanee tratte dal filmato, più sotto, e la trascrizione dei due emendamenti, il prima e il dopo l'effetto lobbying.




L'emendamento prima delle pressioni delle lobby
Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
326-bis. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono ricompresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi contratti in corso sino alla loro naturale scadenza, prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

L'emendamento dopo le pressioni delle lobby
Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonchè con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico.






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