Un mesetto fa circa è stata introdotta una modifica Costituzionale richiesta dall'Europa che introduce il pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale. C'è chi dice che sia l'estrema resa all'Europa delle banche, alla grande finanza, al rigore tedesco e c'è chi invece la difende come baluardo da situazioni future come questa, in cui il debito accumulato in tanti anni rischia di soffocarci, insieme ad altre nazioni.
Non è facile comprendere la portata di questa modifica nè sapere se leggerla come una deroga della politica alla finanza. Per ora, si sappia che questa riforma costituzionale non avrà bisogno del referendum perchè è stata approvata da più dei due terzi del Parlamento e quindi un organo politico e non tecnico, anche se su proposta dei tecnici, l'ha approvato.
Eccola. Parte dal 2014.
Ne posto solo una parte perchè gli altri articoli riguardano modifiche relative a un grappolo di altri articoli. Per chi volesse leggersi il testo completo è disponibile qui: LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012. n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012 , n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale».
[...]
Art. 6
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno
2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno
2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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