La legge 13 ottobre 2010, n. 175, prevede l'ineleggibilità del candidato che si avvale, per la sua campagna elettorale, di condannati in via definitiva. L'ineleggibilità consegue al fatto che il candidato subisce la stessa pena prevista per il pregiudicato, che comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata stessa della pena. Ecco cosa dice la legge
5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste edei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, allepersone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misuradella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dellapresente legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' dipropaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, infavore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo dicompetizione elettorale.


