Durante gli anni di piombo l'intero Arco Costituzionale appoggiò e approvò leggi speciali per far fronte a una vera e propria emergenza terroristica. Non è dato sapere se sono veramente necessarie leggi speciali che derogano ad alcuni principi precedentemente stabiliti, o se lo sono mai, per far fronte alle varie emergenze che si presentano. Ai nostri giorni, in condizioni nettamente diverse, dopo le affermazioni del Ministro Cancellieri di impiegare l'esercito per presidiare luoghi sensibili, alcuni temono un ritorno anche di quelle leggi speciali.
Le condizioni diverse dagli anni di piombo originano dal fatto che la causa principale di queste tensioni è il malessere economico e le cure a base di nuove imposte, e non unicamente il malessere ideologico.
Utilizzando come base la voce anni di piombo di it.wikipedia provo a dare una scorsa alla produzione di leggi speciali riguardanti l'ordine pubblico approvate in quel periodo turbolento, avallate anche dalla Consulta.
DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. (GU n.342 del 17-12-1979 ).
All'articolo1 recita:
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica1. 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale]
Anche una sentenza della Consulta [vedi Sentenza n. 15 anno 1982], previa sollevazione della Corte di Assise di Torino della questione di Costituzionalità del decreto legge riportato sopra, dichiarava
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza 3 maggio 1980 (Reg. ord. n. 453/1980);
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. (GU n.136 del 24-5-1975 ).
Anche qui la recita dell'articolo 1 è emblematica:
Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.
Entrambe queste norme introducevano delle modifiche a quelle che erano le normali garanzie per l'imputato e le pene previste per i colpevoli, aumentando della metà la pena per i reati di terrorismo o considerando maggiormente le aggravanti rispetto alle attenuanti oppure abolendo l'istituto della libertà provvisoria per i reati inerenti atti terroristici e aumentando la durata della custodia cautelare, estendendo l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine e introducendo il divieto di rendersi non riconoscibili durante manifestazioni pubbliche.
Fu l'introduzione di queste norme più restrittive ad avere la meglio sul terrorismo, insieme alla maggiore attività investigativa? Oppure fu il normale decadere delle pulsioni estremistiche in seno alla società?
Sembra un paradosso ma quasi sempre le pulsioni per un aumento delle libertà (realmente o presuntamente minacciate dai regimi al governo) finiscono per scatenare risposte repressive che ottengono l'effetto contrario, almeno momentaneamente.
La società è una cosa viva, vibrante. Solitamente i più strenui difensori dello status quo sono quelli che ottengono i maggiori benefici mentre, all'opposto, le spinte al cambiamento provengono da chi si trova in fondo alla scala sociale.
Bisogna inoltre considerare che, a volte, come la storia purtroppo insegna, la cosiddetta strategia della tensione è alimentata, quando non creata, dagli stessi soggetti che poi si ergono a paladini in difesa della legalità. Le leggi speciali sono strumenti molto delicati, da usare con estrema cautela e in casi eccezionali. Non sembra di trovarsi in una di quelle condizioni: per esempio, al posto di tanti militari a presidiare punti sensibili, basterebbe qualche norma dotata di reale equità e il clima si riappacificherebbe subito.
imagecredit it.wikipedia (2)
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