venerdì 26 luglio 2013

L'emendamento che depenalizza il finanziamento illecito ai partiti

Sparisce la reclusione dal reato di finanziamento illecito dei partiti regolato dalla legge 2 maggio 1974, n. 195. L'emendamento, presentato al d.d.l. in discussione alla Camera, è opera del PdL. Il disegno di legge, in discussione alla Commissione Affari Costituzionali,  si occupa delle riforme costituzionali e dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ed è integralmente visionabile a questo indirizzo. La parte relativa all'emendamento presentato dai deputati Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano è a pagina 110. Ma, insieme alla presunta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti c'è un reale tentativo di abolizione della reclusione sostituendola con la sola sanzione amministrativa.
« ART. 10-bis.
1. All’articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da: reclusione a triplo sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo.
10. 03. Bianconi, Calabria, Centemero,Ravetto, Francesco Saverio Romano.

La legge  legge 2 maggio 1974, n. 195, detta Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, all'articolo 7 dice (in grassetto il terzo comma):
  Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi  forma e in qualsiasi modo  erogati,  da  parte  di  organi  della  pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione  di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma  restando  la  loro  natura  privatistica,  a favore di partiti o loro articolazioni  politico-organizzative  e  di gruppi      parlamentari.                          Sono  vietati  altresi'  i  finanziamenti  o  i  contributi   sotto qualsiasi forma, diretta  o  indiretta,  da  parte  di  societa'  non comprese tra quelle  previste  nel  comma  precedente  in  favore  di partiti  o  loro  articolazioni   politico-organizzative   o   gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi  siano  stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.                                                                                                        Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei  divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa'  di cui al secondo comma, senza  che  sia  intervenuta  la  deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o  il  finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e  con la multa fino al triplo  delle  somme  versate  in  violazione  della presente legge. 

Tra i processi a rischio, secondo Repubblica, quelli di Penati, Scajola e Milanese. E' possibile leggere queste sostanziali modifiche che, per quanto riferiscono i magistrati, porterebbero alla fine delle indagini sulla corruzione, in ottica di quel cambiamento e novità così tanto sbandierati dal Presidente del Consiglio?

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