Sparisce la reclusione dal reato di finanziamento illecito dei partiti regolato dalla legge 2 maggio 1974, n. 195. L'emendamento, presentato al d.d.l. in discussione alla Camera, è opera del PdL. Il disegno di legge, in discussione alla Commissione Affari Costituzionali, si occupa delle riforme costituzionali e dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ed è integralmente visionabile a questo indirizzo. La parte relativa all'emendamento presentato dai deputati Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano è a pagina 110. Ma, insieme alla presunta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti c'è un reale tentativo di abolizione della reclusione sostituendola con la sola sanzione amministrativa.
« ART. 10-bis.1. All’articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da: reclusione a triplo sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo.10. 03. Bianconi, Calabria, Centemero,Ravetto, Francesco Saverio Romano.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
Tra i processi a rischio, secondo Repubblica, quelli di Penati, Scajola e Milanese. E' possibile leggere queste sostanziali modifiche che, per quanto riferiscono i magistrati, porterebbero alla fine delle indagini sulla corruzione, in ottica di quel cambiamento e novità così tanto sbandierati dal Presidente del Consiglio?
Nessun commento:
Posta un commento
Come si dice, i commenti sono benvenuti, possibilmente senza sproloqui e senza insultare nessuno e senza fare marketing. Puoi mettere un link, non a siti di spam o phishing, o pubblicitari, o cose simili, ma non deve essere un collegamento attivo, altrimenti il commento verrà rimosso. Grazie.