giovedì 8 settembre 2011

Manovra economica: alleggeriti i tagli alla politica

Di seguito presento un articolo (n. 13) del  testo sulla manovra economica 2011 composta dal disegno di legge presentato e quello approvato dal Senato, che sono leggermente differenti, stranamente  a favore dei politici (in blu il testo originario, in rosso le parti aggiunte e approvate dal Senato)

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13.
(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)
        1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per gli anni 2011, 2012 e 2013,
  ai membri degli organi costituzionali 
fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale,
si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
        2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
            a) l’indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo;
           a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità parlamentare la riduzione dell’indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1

            b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l’indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.
        3. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta
        4. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».


In pratica: 
  • la riduzione delle retribuzioni o indennità dei parlamentari non sono definitive ma temporanee, e riguardano solo gli anni dal 2011 al 2013 compresi, mentre nel disegno originario era un taglio permanente in quello approvato dal Senato diventa limitato;
  • vengono inserite le eccezioni, dal taglio delle retribuzioni, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale;
  • l'indennità parlamentare per chi percepisce un altro stipendio pari o superiore al 15% dell'indennità stessa, invece di essere ridotta del 50% secco è ridotta in misura inferiore: del 20% per la parte eccedente 90 mila euro e del 40% per quella eccedente i 150 mila euro. Anche questa misura non è più permanente ma temporanea;
  • nel ddl iniziale la proposta prevedeva che la carica di parlamentare fosse incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva; nel ddl approvato l'incompatibilità è applicabile solo a quelle altre cariche elettive aventi popolazione superiore a 5000 abitanti.



Fonti:
DDL presentato
DDL approvato 

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