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sabato 17 dicembre 2011

Minzolini: non è licenziabile. Via dal Tg1 ma rimane in Rai a 22 mila euro al mese

L'epopea Minzolini continua. Ne parlano, in ordine di lettura, Eleonora Bianchini su Internet e Politica, Alessandro Gilioli su Piovono Rane e, infine, Repubblica.
La sostanza è questa: Minzolini, a quanto riportano queste fonti, non è licenziabile dalla Rai anche se può essere rimosso da direttore del Tg1 perchè ha un contratto da "caporedattore con funzioni di direttore", per cui può essere allontanato dalla direzione del Tg1 ma rimarrà con il suo bel stipendio da 550 mila euro lordi l'anno, cioè 22mila netti al mese.


E così, giustamente parla Gilioli della farsa della flessibilità, sempre in bocca a liberisti di parola di tutte le razze: ma quando tocca a loro, sono "incrostati" al loro posto di lavoro peggio del calcare alle tubature.
Come rivela ancora Gilioli, quel contratto lo mette al riparo dal licenziamento in quanto
 in base al contratto dei giornalisti sono licenziabili senza giusta causa o giustificato motivo soltanto i direttori e i vicedirettori. In questi casi, basta la fine del «rapporto fiduciario» con l’editore per porre termine a un contratto, con il pagamento di una penale pari a un certo numero di mensilità.

Capito? Ti assumo come caporedattore così non sei licenziabile anche se cambia governo e colore ma ti faccio svolgere il ruolo di direttore (e relativo stipendio), ruolo che implicherebbe anche la licenziabilità senza giusta causa, appunto per l'elevatissima retribuzione. Privilegi  da ricco e da tutele da povero.

Questa è la famosa flessibilità all'italiana: chi ha fatto questo contratto a Minzolini dovrebbe pagargli lui (o lei) lo stipendio da adesso in avanti.

domenica 30 ottobre 2011

Flessibilità sul lavoro, licenziamenti facili e occupazione

C'è polemica su un recente documento della CGIA di Mestre sulla stima dei possibili effetti della norma dei cosiddetti licenziamenti facili sul recente passato: spiega il segretario Bortolussi che se ci fossero stati i licenziamenti facili i 738mila lavoratori andati in cassa integrazione (Cig) sarebbero stati probabilmente licenziati, portando il tasso di disoccupazione dall'attuale 8,2% a uno stimato  11.1%. La risposta del Ministro del Lavoro Sacconi è che questo rapporto è "destituito di ogni fondamento" perchè tutti i segnali a livello internazionale vanno in direzione opposta, cioè l'aumento di flessibilità e la facilità di licenziamento facilitano l'occupazione [fonte Repubblica].

imagecredit cgia mestre
Ho voluto verificare questa affermazione del Ministro Sacconi. 
Questa tabella indica il tasso di disoccupazione al 2010.



 Interessante questa mappa interattiva in cui sono indicati, per ogni paese europeo, debito, Pil, tasso di crescita e disoccupazione. Cliccare sull'immagine per accedere alla mappa interattiva.

imagecredit  money.cnn.com
Indice di protezione del lavoro: si vede che le protezioni del lavoro tedesche e italiane sono abbastanza simili mentre leggemente diverso è il tasso di disoccupazione. Cnn money dà un 8,7% per l'Italia e un 7,1% per la Germania (tasso 2010).


Grafico sulla variazione dell'occupazione in riferimento alle politiche di protezione del lavoro: mostra che dove le protezioni sono più alte l'occupazione è più stabile, chiaramente, essendo meno facile licenziare.
imagecredit libertiamo.it

Protezione del lavoro e disoccupazione: anche qui, maggiori protezioni minore disoccupazione.

imagecredit frbank of cleveland

La conclusione di questo studio della Federal Reserve bank of Cleveland però è
Countries with very flexible institutions and labor market polices, like the U.S., experienced substantial increases in unemployment over the course of the Great Recession, while countries with relatively rigid institutions and strict labor market policies, such as France, fared better. However, this better short-term performance comes with a tradeoff: evidence suggests that flexible labor markets keep unemployment lower in the long run.
In sostanza, se nel breve periodo le maggiori protezioni del lavoro garantiscono meno disoccupati, nel lungo periodo è la maggiore flessibilità che permette un minor tasso di disoccupazione, a significare che   protezioni sul lavoro più rigide frenano le assunzioni. Il grafico qui sotto rappresenta il tasso di disoccupazione nel periodo 1970-2010: come si vede, a cavallo degli anni '80, con l'aumento della flessibilità del lavoro, gli Stati Uniti invertono il rapporto con l'UE-15, anche se questo non li ha protetti nella recente crisi, in cui hanno riguadagnato il tasso di disoccupazione medio della UE-15.

imagecredit frbank of cleveland

E' però vero che laddove vi è una maggior flessibilità sul lavoro vi è anche una maggiore protezione dei disoccupati, ad esempio con un salario minimo garantito.

Per concludere: come si vede, il tema è piuttosto aperto e gli esperti hanno opinioni discordanti. Una cosa è certa però: dove c'è più flessibilità nel lavoro, quindi più facilità di licenziamento, ci sono anche sussidi di disoccupazione, un'assicurazione che copre il periodo in cui non si lavoro garantendo un reddito minimo.


Fonti.
Proteggere l'occupazione in tempo di crisi è un bene o un male per l'economia?
Labor Market Rigidity, Unemployment, and the Great Recession

mercoledì 5 ottobre 2011

Marchionne e l'articolo 8 sulla flessibilità: dal lavoro al precariato

La flessibilità è un'ottima cosa, specie se si considera la mobilità articolare, cioè la capacità di un'articolazione di muoversi lungo tutta la sua escursione. E' noto che alcuni fattori la compromettono mentre altri la facilitano. Sta di fatto che è una condizione, la flessibilità articolare, che tutti ricercano, indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla condizione economica. Purtroppo è una cosa che si perde, la flessibilità. Dovremmo essere contenti, perciò, se industriali e governo vogliono farcela ritrovare. Non si tratta, però, della stessa flessibilità.

Dicono Ricci, Damiani e Pompei sulla voce.info che Troppa flessibilità non aiuta la crescita. Di che si tratta?
Sembra, secondo gli autori, che corroborano poi questa loro conclusione con dei dati abbastanza solidi, che i contratti a termine non aiutino la crescita. Sono partiti dalla constatazione che il tasso di crescita della produttività economica dell'area euro è passato da un 2,7% del periodo 1974-1994 ad un 1,5% del periodo 1995-2006. Tra le cause di questo declino, quella più sostanziale appare essere quella della diminuzione della produttività totale dei fattori, un indice che misura la crescita attribuibile al progresso tecnologico e, nello specifico, nella sua efficienza di utilizzo.
Ecco un grafico che mostra l'andamento dei contratti a termine nel periodo 1995-2007 in alcuni paesi europei: mostra che in Italia vi è stato il più consistente aumento di questa tipologia contrattuale rispetto agli altri paesi europei.


credit la voce.info

Vi è dunque una relazione tra aumento dei contratti a termine e diminuzione della produttività totale dei fattori, si chiedono gli autori? Per verificarlo hanno messo a confronto i dati relativi ai settori manifatturiero e dei servizi di alcuni paesi europei rispetto alla variazione Ocse del grado di protezione per i contratti a termine, diminuito in Italia di 3,5 punti contro una media europea di 0,45 punti.

Il grafico mostra la variazione della produttività totale dei fattori in Italia (-3,77%) e nelle media europea (+7,02%). Come è facile osservare, la produttività totale dei fattori in Italia è calata dal 1995 mentre negli altri paesi europei è aumentata.

credit la voce.info


L'articolo della flessibilità.Questo è l'articolo 8 della manovra finanziaria approvata il 16 settembre

Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
 
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate” sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati”;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) condizioni di lavoro del personale”
[fonte filosofi precari]
E' quello che inserisce la deroga ai contratti nazionali. Sono le parti evidenziate in neretto. Come si concilia questa ricerca della deroga o della flessibilità così tanto desiderata da Marchionne



  "Cara Emma -. scrive Marchionne - negli ultimi mesi, dopo anni di immobilismo, nel nostro Paese sono state prese due importanti decisioni con l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio del sistema economico. Mi riferisco all'accordo interconfederale del 28 giugno, di cui Confindustria è stata promotrice,  ma soprattutto all'approvazione da parte del Parlamento dell'Articolo 8 che prevede importanti strumenti di flessibilità oltre all'estensione della validità dell'accordo interconfederale ad intese raggiunte prima del 28 giugno"

 Ma con la firma dell'accordo interconfederale del 21 settembre è iniziato un acceso dibattito che, con  prese di  posizione contraddittorie e addirittura  con dichiarazioni di volontà di  evitare l'applicazione degli accordi nella prassi quotidiana, ha fortemente ridimensionato le aspettative sull'efficacia dell'Articolo 8. [fonte Repubblica]
che poi sarebbe il risultato dell'accordo del 21 settembre, 
 “Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente si impegnano ad attenersi all’Accordo del 28 giugno 2011, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto accordo interconfederale”.
La spiegazione di tale gesto è stata data dalla stessa facendo riferimento ad una breve postilla aggiunta all’accordo, sostenendo Susanna Camusso che grazie ad essa “con questa firma l’articolo 8 è stato ufficialmente dichiarato inutile ai fini della contrattazione” [fonte forum diritti lavoro]. 
con queste considerazioni di Mario Draghi
  “Le riforme attuate, diffondendo l’uso di contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accumulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità”[la voce.info cit., neretto ndr]
e con queste personali conclusioni di Ricci, Damiani e Pompei della voce.info?
Abbiamo calcolato, ad esempio, che se non ci fosse stata la riduzione delle protezioni sui contratti a termine, la crescita cumulata negli anni 1995-2007 della Ptf del terziario avanzato e dei servizi alle imprese, rispetto a quella della manifattura, sarebbe stata superiore di oltre 7 punti percentuali a quanto avvenuto in realtà. In sostanza possiamo interpretare il risultato come una verifica dell’ipotesi dei “binari morti”: l’uso dei contratti a termine sembra esercitare un impatto negativo sugli incentivi ad accumulare capitale umano specifico. L’effetto sembra prevalere soprattutto in economie come la nostra, dove le imprese sono specializzate in settori tradizionali e impiegano tecnologie e organizzazioni gestionali mature. E dove il ricorso al lavoro temporaneo, come opzione per ridurre il costo del lavoro, rischia di ritardare gli investimenti in innovazione e in competenze e dunque frena le potenzialità di crescita produttiva. [la voce.info cit.]
Marchionne, Confindustria, Sindacati e Governo stanno parlando della stessa cosa? Se si, perchè sono quasi tutti su binari diversi? Se no,  per una volta, oltre che a quello delle aziende non sarebbe il caso di  pensare anche al benessere dei lavoratori precari e a quello dell'Italia che, a quanto sembra, potrebbero anche coincidere?


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