Il Governo pubblica una Guida alla Riforma del mercato del Lavoro per spiegare, al di là del formalismo sintattico e terminologico del linguaggio burocratico, quali saranno gli effetti e le ricadute di questo disegno di legge.
Interessa l'opinione pubblica, o almeno le fonti di stampa, la questione dell'articolo 18. La modifica che il Pd e i sindacati chiedevano è quella riguardante i licenziamenti oggettivi o economici. Sul licenziamento soggettivo o per giusta causa vi era già un doppio binario che prevedeva reintegrazione o indennizzo, mentre nel caso di licenziamento oggettivo o economico era sempre previsto l'indennizzo. La nuova versione introduce la reintegrazione anche per il licenziamento oggettivo, ma solo nei casi in cui si dimostri originato da motivi discriminatori o disciplinari:
Per i licenziamenti oggettivi o economici, infine, il giudice, qualora accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari criteri. Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela. Per i licenziamenti economici è previsto, altresì, che l’intimazione del licenziamento sia preceduta da una procedura di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, come si è detto sub art. 13.



